
Benevento, Tumminello squalificato per 45 giorni: ha inviato un ‘messaggio inopportuno’ a un calciatore del Monopoli
Benevento CalcioCalcioFulmine a ciel sereno in casa Benevento Calcio. Come comunicato dalla FIGC, infatti, l’attaccante Marco Tumminello è stato squalificato per 45 giorni e dovrà pagare 15mila euro di ammenda per aver inviato “un messaggio vocale dal contenuto inopportuno” al signor B. in prossimità della sfida tra la Strega e il Monopoli di fine marzo.
Il numero 93 giallorosso ha scelto la strada del patteggiamento e, visto che la squalifica decorre dalla data di esecutività del provvedimento, sarà costretto a saltare le sfide di Coppa Italia di agosto e le prime giornate del campionato di Serie B 2026-27. Ammenda di 1000 euro anche per la società sannita, punita per responsabilità oggettiva.
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TUMMINELLO, e della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco TUMMINELLO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per il Benevento Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, in quanto, dopo aver cercato di contattare telefonicamente due volte il sig. B. e pur avendo ricevuto da quest’ultimo un messaggio vocale WhatsApp, nel quale il sig. B. riferiva l’inopportunità di sentirsi telefonicamente nell’imminenza della gara di campionato Monopoli / Benevento, inviava al sig. B. un messaggio vocale dal contenuto inopportuno;
BENEVENTO CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Marco TUMMINELLO,
Società BENEVENTO CALCIO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Oreste Vigorito;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di squalifica e € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Marco TUMMINELLO,
€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società BENEVENTO CALCIO S.R.L.”.