Caso calcioscommesse, prosciolti Vogliacco e Di Serio. Condannati gli ex Agnello e Perlingieri

Caso calcioscommesse, prosciolti Vogliacco e Di Serio. Condannati gli ex Agnello e Perlingieri

Benevento CalcioCalcio

Nella serata di ieri il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, si è pronunciato in merito al secondo fascicolo sul calcioscommesse aperto dalla Procura federale. L’inchiesta, chiamata ‘Benevento bis’, ha visto coinvolti dieci tesserati giallorosso, alcuni dei quali hanno chiesto e ottenuto il patteggiamento prima che del deferimento da parte Procura (LEGGI QUI).

Per gli altri calciatori coinvolti, invece, è arrivata ieri la sentenza di primo grado. Prosciolti l’ex difensore della Strega Vogliacco e l’ex centravanti Di Serio. Stralciata, invece, la posizione di Vokic, non risultando in atti la prova della notifica alla sua persona dell’atto di deferimento e dell’avviso di convocazione: la sua udienza è slittata al 15 luglio.

Condannati, invece, altri due ex Benevento, ovvero Agnello e F. Perlingieri. Il primo è stato squalificato per un anno e condannato al pagamento di un’ammenda di 5mila euro; al secondo invece è stata inflitta una squalifica di tre anni e 50 giorni e una multa da 28mila euro.

Di seguito la sentenza, in attesa delle motivazioni: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, preliminarmente disposto lo stralcio della posizione del sig. Dejan Vokic, non risultando in atti la prova della notifica alla sua persona, per il tramite della società Benevento Calcio della CCI, dell’atto di deferimento e dell’avviso di convocazione per l’odierna udienza, onera la Procura Federale di acquisirla presso la citata società e rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 15 luglio 2025, ore 10:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Proscioglie i siggi.ri Giuseppe Di Serio e Alessandro Vogliacco. Irroga al sig. Emanuele Agnello la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. Irroga, altresì, al sig. Francesco Perlingieri la sanzione di anni 3 (tre) e giorni 50 (cinquanta) di squalifica oltre ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) di ammenda“.

Foto: Transfermarkt

Calcioscommesse, patteggiano Addazio e Sau: multa di 25mila euro e squalifica di 22 mesi per il magazziniere del Benevento

Calcioscommesse, patteggiano Addazio e Sau: multa di 25mila euro e squalifica di 22 mesi per il magazziniere del Benevento

Benevento CalcioCalcio

Arrivano i primi provvedimenti della Giustizia Sportiva dopo il nuovo scandalo calcioscommesse scoppiato lo scorso aprile (LEGGI QUI), fascicolo figlio di quello che tramite delle segnalazioni bancarie portò all’apertura dell’indagine da parte della Procura di Benevento e alla conseguenti squalifiche degli ex giallorossi Pastina Forte con il proscioglimento invece di Brignola Letizia.

L’inchiesta ‘Benevento bis’ ha visto coinvolti almeno una decina di tesserati, con alcuni di questi che hanno chiesto e ottenuto il patteggiamento prima che arrivasse il deferimento da parte della Procura. Oggi, tramite una nota ufficiale, è stato reso noto che il magazziniere del Benevento Addazio e l’ex Strega Sau, così come Martino (Cosenza), Davì (altro ex giallorosso, oggi al Nardò) e Altobelli (attualmente al Terracina) hanno scelto di ricorrere alla procedura che prevede l’ammissione di colpa e l’accordo con la Procura federale.

La nota ufficiale riguardo le condotte imputate: “Ernesto ADDAZIO, responsabile magazzino del Benevento Calcio S.r.l., che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore del Benevento Calcio s.r.l., e Presidente ASD Erga Sport, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: n. 2161 scommesse, dal 1° gennaio 2021 al 3 ottobre 2021, attraverso il conto giochi n. 0003230746 da lui stesso aperto con il concessionario Goldbet Better Organization Italy S.p.A., aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA); n. 202 scommesse dal 27 marzo 2021 al 30 novembre 2023, attraverso il conto giochi n. 9449866 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;

Marco SAU, attualmente non tesserato (svincolato dal 1 luglio 2024) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: n. 3 scommesse il 19 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei); n. 115 scommesse dal 14 agosto 2022 al 2 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A e Serie B), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); n. 6 scommesse l’11 ottobre 2022 (quando era svincolato), attraverso il conto giochi n. 21939777 da lui stesso aperto con il concessionario Snaitech, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (Champions League); n. 130 scommesse dal 23 gennaio 2022 al 14 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); n. 4833 scommesse dal 5 agosto 2022 al 15 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); n. 2 scommesse il 2 marzo 2023 (quando era tesserato per il Feralpi Salò) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei); n. 7 scommesse il 9 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (competizione UEFA); n. 29 scommesse dal 7 settembre 2022 al 13 gennaio 2023 (quando era tesserato svincolato) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizione UEFA)“.

E le sanzioni: “Ernesto ADDAZIO, Sanzione finale di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda e 22 (ventidue) mesi di squalifica dei quali 11 (unidici) mesi commutati in prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Addazio ad un piano terapeutico di almeno 11 (undici) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Addazio al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Addazio di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 22 (ventidue), nel periodo complessivo di 11 (undici) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Addazio, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.

Marco SAU, Sanzione finale di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda e 1 anno e 6 mesi (18 mesi) di squalifica, dei quali 9 (nove) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Sau ad un piano terapeutico di almeno 9 (nove) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Sau al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Sau di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte“.

Foto: FederConsumatori

Calcioscommesse, non solo Buonaiuto: nel nuovo caso coinvolti anche altri ex Strega

Calcioscommesse, non solo Buonaiuto: nel nuovo caso coinvolti anche altri ex Strega

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Nella giornata di ieri Il Corriere della Sera ha pubblicato i nomi di alcuni calciatori che avrebbero utilizzato siti illegali per piazzare scommesse (QUI). Le puntate, secondo quanto riportato, riguarderebbero eventi sportivi diversi dal calcio ma ciò, comunque, potrebbe non escludere possibili rischi sotto il profilo sportivo. Tra i giocatori al centro dell’attenzione degli inquirenti c’era anche l’ex giallorosso Buonaiuto, oggi al Padova e al tempo degli illeciti alla Cremonese.

Oggi a fare il punto della situazione è stato Il Corriere dello Sport, che ha rivelato i nomi di altri 10 calciatori di Serie A e di Serie B tra cui anche altri ex Benevento. Il nuovo fascicolo sarebbe figlio di quello che, tramite delle segnalazioni bancarie, portò all’apertura dell’indagine da parte della Procura di Benevento e alla conseguenti squalifiche degli ex Pastina e Forte con il proscioglimento invece di Brignola e Letizia.

Il nome più in vista è quello di Vogliacco, scrive il quotidiano, oggi in prestito dal Genoa al Parma: per la procura il difensore risultava intestatario di quattro conti gioco, uno di questi utilizzato per scommettere direttamente sulle partite. Riscontri anche su Martino del Cosenza, Di Serio dello Spezia (altro ex Strega), Sau all’epoca dei fatti in forza alla Feralpisalò e oggi svincolato. Presenti nella lista stilata da Il Corriere dello Sport anche ex Benevento come Agnello e Vokic. Tra i dilettanti, invece, sono stati fatti i nomi di Altobelli del Terracina, di Perlingeri della Virtus Pompei e di Davì del Nardò.

Al centro dell’indagine ci sarebbe la figura controversa di Ernesto Addazio, magazziniere del club giallorosso che risultava essere intestatario di 6 conti: due li avrebbe utilizzati per effettuare oltre 2000 scommesse (in dieci mesi) su match di tutti i campionati professionistici, oltre che sui tornei nazionali di altri paesi e sulle coppe europee. Avrebbe puntato più volte sul torneo al quale partecipava (la B con il Cosenza, la C con il Foggia) anche Martino, e come lui Sau; mentre Vogliacco, quando indossava la maglia del Benevento, avrebbe scommesso solo sulla Primavera e sui tornei stranieri.

A tutti è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, oltre all’articolo 24 che vieta espressamente ai tesserati federali di scommettere sul calcio. Nel calderone, conclude il quotidiano, è finito pure Berardi, bandiera del Sassuolo attualmente primo in Serie B.

Foto: FederConsumatori

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

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Quest’oggi la Corte Federale d’Appello ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse, che vede coinvolti Pastina (attualmente sotto contratto con il Benevento) e gli ex Letizia, Brignola e Forte.

Il 10 settembre scorso la Corte Federale d’Appello (QUI i dettagli) aveva confermato il proscioglimento del Tribunale Federale Nazionale per Letizia e Brignola, riducendo la squalifica del difensore di Battipaglia a 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (più l’ammenda di 10mila euro) e dell’attaccante romano a 9 mesi di cui 4 commutabili in prescrizioni alternativa (più 5mila euro).

Ecco, di seguito, uno stralcio delle motivazioni dal documento pubblicato sul sito della FIGC:

“Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Corte che a carico degli incolpati sussistano senz’altro indizi (e non meri sospetti o illazioni, come affermato dalla Difesa del sig. Brignola) di colpevolezza ma che detti indizi non presentino un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di loro responsabilità personale. In linea generale, come si è anticipato, dagli atti emerge in primo luogo in capo a entrambi gli incolpati un grado di ludopatia gravissimo (e sanitariamente certificato), che li ha incontestatamente portati a spendere in decine di migliaia di giocate d’azzardo somme considerevoli anche per un calciatore professionista (il Letizia) o a dedicare in modo pervasivo tutto il tempo libero a quell’attività (il Brignola).

Risulta anche ammesso l’utilizzo da parte di entrambi di conti o account aperti sui siti di scommesse più disparati dal non tesserato Covino, conti alimentati almeno in parte da bonifici provenienti dal Letizia (quelli di importo più elevato) e dal Brignola (quelli di importo minore). È parimenti documentalmente accertato – e del resto ammesso in sede di indagini penali dal Covino – che su quei conti sono state
effettuate scommesse calcistiche vietate, ma è parimenti acclarato che i conti del Covino risultavano utilizzati anche da altri giocatori oltre agli incolpati.

Deponendo avanti all’A.G. il predetto – riferendo sulle scommesse calcistiche risultanti agli atti – ha dichiarato di aver effettuato anch’egli tale tipologia di giocate, ed ha proposto quale criterio distintivo quello dell’importo, auto-assegnandosi le scommesse di importo bagatellare (10 o 15 euro) e attribuendo ai calciatori indistintamente le scommesse di importo più elevato. Successivamente il Covino ha in parte modificato tale impostazione, ammettendo di aver effettuato egli stesso scommesse calcistiche di importo rilevante, ma valendosi dei bonus accumulatisi sui suoi conti per effetto delle frenetiche giocate dei calciatori. Indipendentemente da consimili parziali contraddizioni, resta che i pur rilevanti indizi a carico del Letizia e del Brignola sin qui desumibili dal materiale probatorio non raggiungono un adeguato grado di univocità. Manca infatti in generale la possibilità, come già ben argomentato dal Tribunale, di collegare le scommesse calcistiche o almeno parte di esse alla responsabilità degli incolpati, non essendo possibile conoscere con adeguata precisione – almeno sulla base degli atti sin qui acquisiti all’indagine penale – su quali partite italiane o estere si sono concentrate le scommesse, le date in cui le stesse risultano effettuate e se i mezzi di comunicazione utilizzati (ad es. telefoni cellulari) siano ricollegabili agli incolpati, se non altro dal punto di vista della localizzazione. Inoltre, al di là di rilievi suggestivi ma non concludenti, non esistono elementi in realtà idonei a collegare in modo soddisfacente – per date e importi – i bonifici o ricariche dei conti Covino disposti dagli incolpati e le scommesse vietate.

Per contro, a discarico del Letizia milita il fatto che – come dimostrato dalla Difesa dell’incolpato – il predetto ha parallelamente (e parossisticamente) utilizzato anche altri account aperti in suo favore da familiari esclusivamente per giocate d’azzardo e di abilità, cosicché non si intravede il motivo che lo avrebbe portato a concentrare le scommesse calcistiche sui conti aperti dal Covino. Per quanto riguarda il Brignola (il quale peraltro non risulta indagato in sede penale) a suo discarico milita il fatto che il Covino –
in una successiva dichiarazione resa in contesto di indagini difensive – lo ha espressamente dichiarato alieno dalle scommesse calcistiche.

In realtà, un elemento di forza che dovrebbe concretizzare l’impostazione della Procura nei confronti del Brignola sta nelle risultanze di una chat tra il calciatore e il Covino (riprodotta dai rapporti della Guardia di finanza e riportata per esteso nella decisione impugnata) nel cui contesto il calciatore, rispondendo al Covino, invita il collettore alla prudenza, lo prega di non parlare di scommesse calcistiche, trattandosi di materia preclusa ai calciatori, e gli chiede la disponibilità all’apertura di un ennesimo conto giochi. Peraltro i rapporti della Guardia di finanza non riportano la frase del Covino cui il Brignola ha reagito, di talché, sulla base delle trascrizioni disponibili, allo stato può solo affermarsi che il Brignola era ben consapevole del divieto, non essendoci elementi letterali per ritenere invece che il calciatore volesse intimare al Covino di non parlare delle sue scommesse calcistiche. In ogni caso, la Difesa del Brignola nega – e la Procura non riesce a dimostrare – che quell’ennesimo conto giochi in ipotesi finalizzato esclusivamente alle scommesse calcistiche dell’incolpato sia poi mai stato aperto dal Covino.

Per quanto riguarda il Letizia, un elemento di forza che dovrebbe supportare l’impostazione della Procura sta in una dichiarazione de relato resa all’Organo inquirente dal sig. Pastina al quale fu riferito da parenti e amici che durante la gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il Letizia aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, il predetto, invece di seguire la partita, era stato impegnato a usare il telefonino giocando su qualche piattaforma e imprecando sull’esito delle giocate che stava facendo. Secondo la Procura è evidente che il Letizia fosse impegnato in scommesse istantanee (live) sulla partita, pianamente effettuabili – nonostante il contrario avviso del Tribunale – su tutte le piattaforme accreditate per scommesse calcistiche e non soltanto nei c.d. “quick games” tipo Aviator Black Mamba e consimili costantemente praticati dal calciatore. In realtà, in difetto di ulteriori elementi probatori che valgano a collegare anche solo presuntivamente la data in cui si è svolto l’episodio a uno specifico flusso di scommesse calcistiche su uno dei tanti conti nella disponibilità del Letizia (o al limite su un conto del Pastina usurpato dal Letizia stesso), può solo affermarsi – allo stato degli atti – che l’incolpato nell’occasione invece di seguire l’andamento del gioco e di supportare la squadra di cui era capitano, ha preferito dedicarsi alla sua passione compulsiva, tenendo un comportamento deprecabile ma non censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 24 CGS.

Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni espresse dal Tribunale a supporto della decisione impugnata meritano condivisione e conferma, con conseguente rigetto del reclamo della Procura federale.

Reclamo n. 24 del sig. Francesco Forte.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Forte è stato incolpato dalla Procura per aver effettuato, nelle date del 12 e 14 maggio 2022, sette scommesse per un importo complessivo di circa euro 2000, aventi ad oggetto il risultato di gare calcistiche dei campionati di serie A e B. Risulta inequivocabilmente dai tabulati acquisiti dalla Guardia di finanza – ed è stato ammesso dall’incolpato sia con dichiarazione spontanea in sede penale sia nell’audizione avanti alla Procura federale – che le scommesse in questione sono state effettuate su un conto Eurobet da lui aperto, mediante il suo personale telefono cellulare e che la relativa provvista è stata tratta dalla carta di credito intestata al giocatore. In fatto, l’interessato ha sostenuto, a discolpa, che le scommesse in questione sarebbero state effettuate a sua insaputa dal fratello minorenne Gianmarco, al quale egli avrebbe fornito le credenziali per l’accesso al suo account Eurobet e alla sua carta di credito con l’intesa che il minorenne li avrebbe utilizzati solo per giocate su incontri tennistici. Come ben evidenziato dal Tribunale, tale ricostruzione dei fatti – che troverebbe assai labile supporto solo in una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione dal predetto minore – appare non credibile e dunque non idonea ad infirmare le univoche risultanze documentali. Nonostante le generiche deduzioni dell’incolpato non si comprende, in particolare, come il minorenne possa aver avuto per due giorni la completa disponibilità del cellulare del fratello e per quale motivo abbia deciso di effettuare le scommesse “vietate” utilizzando proprio questo strumento in luogo del suo telefono personale. Deve quindi affermarsi che – a giudizio di questa Corte- le scommesse in questione sono state effettuate personalmente dal deferito, il quale dunque è responsabile – come sostenuto dalla Procura federale all’atto del deferimento – della violazione del tassativo divieto disposto dell’art. 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è appena il caso di ribadire che, come ben posto in luce dal Tribunale, il radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all’art. 24, comma 1, CGS è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l’ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. D’altra parte, sostenere che la violazione del divieto di scommesse sia censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricava utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati) equivale a rendere inutiliter data la disposizione, poiché nei casi richiamati verrebbe in rilievo la ben più grave fattispecie dell’illecito sportivo. Al riguardo è stato considerato che l’interesse tutelato dalla norma è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite. E’ pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Giudice unico, 15 maggio 2012, Lodo Barletta calcio). Acclarata la responsabilità del deferito e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi sostanziali con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo, a giudizio di questa Corte, devono condividersi le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata. In primo luogo, deve valorizzarsi, quale attenuante specifica, il fatto che l’interessato, dopo aver effettuato le scommesse incriminate, ha immediatamente (e cioè ben prima dell’avvio dell’indagine penale) chiuso l’account Eurobet, e quindi, in buona sostanza, si è “adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio” rientrando dunque nella previsione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), CGS. Al Forte vanno altresì riconosciute le attenuanti generiche o atipiche ex art. 13, comma 2, CGS alla stregua dei parametri (intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum) che secondo la giurisprudenza di questa Corte ne subordinano la concessione. Trattasi in particolare di soggetto non dedito a scommesse e men che mai recidivo, nonché del tutto estraneo a quelle condotte esasperatamente ludopatiche e così poco consone ad un contesto sportivo professionistico che le indagini penali e quelle della Procura federale hanno portato alla luce; soprattutto il Forte non risulta coinvolto in quella rete di rapporti vorticosi ed equivoci con elementi terzi (i collettori) ai fini quantomeno del gioco d’azzardo che caratterizza gli altri soggetti coinvolti nella presente vicenda contenziosa. Tanto chiarito in ordine alla quantificazione della squalifica, questa Corte non condivide le considerazioni che hanno portato il Tribunale ad escludere radicalmente la commutabilità di parte della stessa in prescrizioni alternative, come richiesta dal reclamante. In proposito, l’art. 128 CGS così dispone: “In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative.” Come è noto, in tema di prescrizioni alternative la giurisprudenza di questa Corte segue una impostazione restrittiva, ritenendo che la norma di cui all’art. 28, per la sua stessa costruzione letterale, prevede che i requisiti di “ammissione di responsabilità” e di “collaborazione” debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa. Ciò è stato di recente ribadito da questa Corte federale d’appello con la decisione 0015/CFA-2022-2023 secondo cui, la ‘collaborazione’ dell’incolpato può essere riconosciuta
solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità. (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 91/2022-2023). Nello specifico caso all’esame devono però valorizzarsi in senso estensivo ulteriori e diversi elementi, tra i quali viene in rilievo – in primo luogo – la posizione della Procura la quale non soltanto si è sempre espressa favorevolmente rispetto a diverse richieste di patteggiamento formulate dall’interessato e che comprendevano costantemente il ricorso a prescrizioni alternative, ma ha anche in giudizio mantenuto tale impostazione, domandando al Tribunale la conversione in prescrizioni alternative di metà della squalifica da irrogare al calciatore. Ancorché ovviamente non vincolante per l’organo giudicante, la posizione della Procura denota naturalmente il pacifico riscontro da parte dell’Organo inquirente circa la sussistenza nel caso peculiare all’esame dei presupposti per procedere alla commutazione di parte della sanzione. In secondo luogo, e soprattutto, è da ricordare che il Forte – in una fase anteriore rispetto al giudizio di primo grado – ha formulato due proposte di patteggiamento ex art. 126, comma 1, CGS, aventi carattere espressamente incondizionato e cioè non contenenti alcuna riserva né implicita né esplicita rispetto alla affermazione della sua responsabilità disciplinare. Tali proposte, benché reputate congrue dalla Procura federale e dalla Procura nazionale dello Sport, non sono poi andate a buon fine per rilievi del Presidente federale ai sensi dell’art. 126, comma 4, ma comunque possono essere assimilate – nel contesto di una valutazione complessiva della condotta dell’interessato – ad una sostanziale ammissione di responsabilità che, unita all’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini sia penali che federali, consente l’applicazione dell’art. 128 CGS. Al sig. Francesco Forte va pertanto irrogata – in parziale accoglimento del reclamo – la sanzione di mesi nove di squalifica, di cui quattro commutabili in prescrizioni alternative, con necessaria rimodulazione dell’ammenda in euro 5.000. In particolare si dispone che il sig. Francesco Forte partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 8 (otto), nel periodo complessivo di 4 (quattro) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Francesco Forte, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.

Reclamo n. 25 del sig. Christian Diego Pastina.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Pastina è stato incolpato dalla Procura federale per aver effettuato direttamente in violazione dell’art. 24 CGS scommesse su eventi calcistici risultanti dai conti gioco Vincitù ed Hill Side PLC a lui intestati nonché per aver effettuato, sempre in violazione dell’art. 24 CGS, scommesse su eventi calcistici tramite l’interposta persona del Sig. Covino Pasquale Pio (soggetto non tesserato). Nel corso delle indagini, il Pastina ha avanzato una richiesta di patteggiamento alla quale la Procura – dopo aver inizialmente assunto un atteggiamento favorevole – si è però opposta nel prosieguo. Con il primo motivo di impugnazione il reclamante lamenta appunto il carattere preconcetto e immotivato del vero e proprio revirement posto in essere dall’Organo inquirente, il quale gli avrebbe così precluso di accedere ai consistenti benefici previsti dall’art. 126 CGS. Con il secondo motivo il reclamante domanda – in sintesi – di poter conseguire in via “ripristinatoria” quelle riduzioni di pena a cui legittimamente aveva richiesto di accedere secondo una ratio ispirata alla massima garanzia dei diritti di difesa dell’incolpato. I mezzi, che possono essere trattati congiuntamente, non hanno fondamento. In limine, corre l’obbligo di stigmatizzare d’ufficio il comportamento contraddittorio della Difesa del reclamante la quale, proprio mentre invoca i principi di leale collaborazione tra le parti del procedimento disciplinare nonché l’obbligo in capo alla Procura di rispettare la buona fede e l’affidamento ingenerato nell’incolpato, utilizza poi in riferimento agli atti processuali della Procura stessa – come avviene in particolare nella memoria depositata il 6/9/2024 – espressioni e terminologie improprie e quasi sconvenienti. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell’istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione, peraltro, richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 124/2023-2024). Al di là, peraltro, di quanto previsto dall’art. 89 c.p.c., occorre ribadire – per quanto specificamente concerne l’ordinamento sportivo – che, poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002) – le espressioni offensive contenute negli atti di un processo sportivo collidono frontalmente con quanto previsto dall’art. 4 CGS, secondo cui “I soggetti di cui all’art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato – e del suo difensore – che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024). Tanto sottolineato, e vendendo al merito del motivo, l’art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini di richiedere, “con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”. Fermo restando che nel caso in esame la Procura ha respinto espressamente la proposta, è stato comunque notato che il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. (cfr. CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). In sostanza, la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta – all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale. Ciò statuito, ne deriva altresì l’infondatezza della richiesta del ricorrente di poter recuperare in via ripristinatoria i benefici del non concesso patteggiamento: una simile regressione procedimentale non trova infatti fondamento nel sistema della giustizia sportiva il quale prevede comunque (anche con l’art. 127 relativo al patteggiamento post deferimento) che l’accordo con la Procura federale deve intervenire anteriormente alla prima udienza avanti al Tribunale, onde salvaguardare la finalità essenzialmente deflattiva dell’istituto e la sua attitudine a definire immediatamente il procedimento disciplinare (cfr. CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024). Con il terzo motivo il reclamante censura il capo della decisione impugnata che lo ha ritenuto responsabile di aver effettuato scommesse calcistiche per interposta persona, e cioè avvalendosi di account aperti dal sig. Covino. La deduzione coglie nel segno per le ragioni processuali già espresse da questa Corte in riferimento alla posizione dei calciatori Brignola e Letizia (reclamo n. 23 della Procura) alle quali si fa rinvio. A tali considerazioni deve aggiungersi sul piano sostanziale, da un lato che le rimesse (o bonifici) verso il Covino sono, nel caso del Pastina, assai meno rilevanti di quanto riscontrabile per gli altri due calciatori; il che costituisce circostanza indicativa di un minore o comunque attenuato coinvolgimento del Pastina in quella deprecabile trama di rapporti incrociati; dall’altro che il Covino in vari momenti della sua deposizione avanti all’A.G. ha progressivamente ridimensionato il ruolo del Pastina il quale – a dire del teste – avrebbe utilizzato l’account Sisal messo a sua disposizione dal Covino stesso esclusivamente per partecipare a giochi virtuali d’azzardo, non proibiti. Con il quarto e centrale motivo il reclamante nega di aver mai aperto un conto personale sul sito maltese di scommesse Hill Side e, di conseguenza, si dichiara non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto in due giornate comprese nel periodo di riferimento. Secondo il reclamante il conto è stato aperto utilizzando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali, facilmente conoscibili nell’ambiente, e utilizzato a sua completa insaputa e senza alcun suo diretto coinvolgimento, come comproverebbe altresì la mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua. Il mezzo non risulta fondato. La intestazione a carico del Pastina del conto di gioco in questione n. 15553 come pure la effettuazione di scommesse calcistiche sul conto stesso è incontestata e risulta comunque inequivocamente dai rapporti SOGEI depositati dalla Procura in allegato al deferimento e dagli ulteriori elementi probatori sul flusso di giocate riconducibili a quel conto acquisiti in sede giudiziaria. Ciò premesso, come efficacemente illustrato dalla Procura federale nella sua memoria di costituzione, l’apertura stabile e verificata (cioè non sperimentale o transitoria) del conto Hill Side postula – a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa del reclamante – non soltanto la comunicazione delle generalità e dei dati fiscali dell’intestatario ma altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità. Trattasi con evidenza di adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento, con la conseguenza che l’apertura del conto deve ritenersi confermata e consolidata ad opera dell’intestatario medesimo o, quanto meno, con la sua connivenza e collaborazione a beneficio sostanziale di altro soggetto. Tale seconda evenienza deve escludersi nel caso all’esame, in quanto il calciatore avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto. D’altra parte il Pastina stesso, pur insistendo nella tesi della contraffazione, ha non comprensibilmente omesso di denunciare il fatto all’A.G., nonostante il diverso consiglio formulatogli dalla Procura nel contesto dell’audizione, risolvendosi a tale denuncia contro ignoti – secondo quanto affermato dalla Difesa del reclamante nel corso della discussione orale – solo da ultimo, nel mese di agosto. In altri termini, secondo la Corte, la tesi difensiva della falsificazione è sino ad oggi rimasta del tutto genericamente declamata e non supportata a discolpa da elementi probatori o comportamenti dell’interessato aventi il minimo grado di efficacia o concludenza. Analogamente non decisivo appare il rilievo – allegato dalla Difesa del reclamante – in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell’incolpato verso il conto Hill Side. La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente. Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni svolte in precedenza circa lo standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo, il mezzo in questione va integralmente respinto, in quanto il sig. Pastina deve considerarsi l’autore delle scommesse calcistiche effettuate sul conto di gioco Hill Side a lui intestato. Con il quinto motivo il reclamante deduce in sintesi: a) che le 4 scommesse calcistiche effettuate nel luglio 2022 tramite il suo account Vincitù potrebbero essere state effettuate da altri soggetti (in primis il Letizia) che avevano comprovata disponibilità delle relative credenziali; b) che in corrispondenza delle date in cui sono state effettuate le scommesse suddette non risultano sue ricariche o versamenti su quel conto, il che impedirebbe di attribuirgli le scommesse stesse; c) che in ogni caso in quei giorni egli si trovava in ritiro precampionato con la squadra a Norcia, mentre due delle suddette scommesse risultano effettuate in altre città (ad es. L’Aquila). Tali deduzioni, che denotano peraltro un evidente tasso di perplessità, non possono trovare accoglimento. Come eccepito dalla Procura, infatti, lo stesso Pastina, in sede di audizione del 9 maggio 2024 avanti alla Procura federale, ha ammesso testualmente di aver fatto di persona le quattro scommesse sul conto gioco Vincitù effettuate nei giorni 21, 24 e 26 luglio 2022 (“le ho fatte io personalmente”): di talchè non si comprende – a meno di voler indulgere in improduttivi giochi di parole – come la Difesa del deferito possa oggi tentare di depotenziare la sua responsabilità minimizzando la portata autoaccusatoria delle sue spontanee dichiarazioni o chiamando genericamente in causa altri giocatori. Di conseguenza, dalle risultanze documentali acquisite in sede penale circa l’intestazione dell’account Vincitù in capo al Pastina – circa i versamenti o ricariche dallo stesso comunque in precedenza effettuati e circa la avvenuta giocata su quell’account delle quattro scommesse su eventi calcistici nonché dalla portata piana e inequivoca del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal Pastina alla Procura federale dopo la chiusura delle indagini – risulta un quadro probatorio che consente senza dubbio di affermare che l’incolpato ha effettuato personalmente le quattro scommesse calcistiche di cui si discute. Acclarata la responsabilità del deferito per quanto riguarda le scommesse calcistiche sui suoi conti e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo devono condividersi in linea generale le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata (rispetto al minimo edittale), tenuto conto dell’attenuante relativa al suo conclamato e certificato stato di ludopatia. Tale sanzione va però in buona parte – come richiede il reclamante – commutata in prescrizioni alternative, sussistendo i relativi presupposti come sopra delineati in riferimento al reclamo Forte. Il Pastina ha infatti ammesso (almeno parzialmente) la sua responsabilità ed ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo con la Procura, proponendo il patteggiamento e fornendo elementi probatori che l’Organo inquirente ha comunque valorizzato nell’inchiesta a carico di altri calciatori (in particolare Letizia). A ciò deve aggiungersi da un lato il sostanziale proscioglimento del calciatore per quanto riguarda le scommesse indirette cioè tramite il Covino; dall’altro la considerazione del negativo influsso obiettivamente ingenerato nel Pastina (all’epoca giovanissimo esordiente in serie B) dal deprecabile esempio fornitogli dai compagni di squadra più autorevoli e anziani e in particolare dal capitano Letizia. Pertanto al sig. Christian Diego Pastina va irrogata la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative, con rimodulazione dell’ammenda ad euro 10.000. In particolare si dispone che il sig. Christian Diego Pastina:

    • partecipi a un piano terapeutico della durata minima di mesi 12 (dodici) finalizzato alla cura della ludopatia;
    • partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 24 (ventiquattro), nel periodo complessivo di 12 (dodici) mesi,
      presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie.
      La partecipazione al piano terapeutico dovrà essere documentata all’ufficio legale della federazione e alla Procura federale, con relazione bimestrale, dal terapeuta che seguirà il calciatore per tutto il percorso. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Christian Diego Pastina, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.”.
    FOTO – Benevento, l’ex Letizia dopo l’assoluzione: “Per alcuni resterò sempre un traditore perché fa comodo così, ma…”

    FOTO – Benevento, l’ex Letizia dopo l’assoluzione: “Per alcuni resterò sempre un traditore perché fa comodo così, ma…”

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    L’ex difensore del Benevento, che ha rescisso il contratto con la Strega prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato, è stato assolto anche dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso scommesse, che lo vedeva coinvolto insieme agli ex compagni Pastina, Forte e Brignola.

    Questo, di seguito, il messaggio che Gaetano Letizia ha diffuso tramite una Instagram Story, parlando dell’addio ai colori giallorossi e non solo:

    In questi lunghi mesi non ho mai parlato. Ne leggevo di cose, ma ho sempre deciso di rimanere in silenzio. Perché le migliori risposte non ci vengono date dalle persone, ma dal tempo. Il tempo é galantuomo restituisce tutto a tutti. Il trascorrere del tempo ristabilisce la verità. E bisogna saper attendere per arrivare, alla fine, alla verità e alla giustizia. Ed é per questo che parlo solo oggi. Volevo che fossero i fatti a parlare per me.

    Leggere com’è stato facile per alcuni di voi condannarmi, quando c’erano ancora delle indagini in corso. Leggere com’è stato facile per alcuni di voi credere ai titoloni scelti da alcuni giornalisti per creare scalpore, e verso i quali da oggi procederò per vie legali. Leggere la facilità con la quale mi avete voltato le spalle, mi ha fatto male.

    Sono sempre stato legato, dal primo giorno in cui sono arrivato, a questi colori e a questa città. Ho dato il cuore in questi anni, e non credevo che sarebbe finita così. So che per alcuni di voi resterò colui che ha tradito la propria società. Che nonostante sia stato assolto, a voi farà comodo pensare il contrario. Perché volete un capro espiatorio, perché purtroppo c’è qualcuno che non capisce che nel calcio, come nella vita, si vince e si perde. No, siete bravi a salire solo sul carro dei vincitori, quando invece é nei momenti peggiori che bisogna restare uniti.

    Ma nonostante ciò, io continuerò ad essere legato a questa piazza. Perché so che Benevento non é solo questa, ma anzi che c’è molto di più. E ringrazio tutti coloro che mi hanno dato tanto in questi anni, vi ringrazio dell’affetto dimostrato. Ho bei ricordi di voi, e sono grato dei messaggi ricevuti anche in privato.

    Sappiate che io sarò sempre un vostro tifoso, e che sarete sempre nel mio cuore💛❤️”.

    Foto: Screen Profilo Instagram Gaetano Letizia

    Benevento, Pastina: “Sanzione ingiusta. Ho sempre detto la verità, altri invece…”

    Benevento, Pastina: “Sanzione ingiusta. Ho sempre detto la verità, altri invece…”

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    Il difensore del Benevento, condannato a due anni di squalifica e al pagamento di un ammenda di 15mila euro (QUI i dettagli) dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare a seguito del caso calcioscommesse che ha visto indagati anche Letizia, Brignola e Forte, ha affidato a un post Instagram i suoi pensieri.

    Queste, dunque, le dichiarazioni di Christian Pastina, che già nella notte aveva espresso le sue perplessità in merito alla sentenza e alle possibili conseguenze (QUI la notizia):

    Ho preferito il silenzio ed ho lavorato con l’impegno di sempre, nella convinzione, che questa brutta storia si sarebbe chiarita.
    Ed invece non è andata così.
    Ho imparato a mie spese che esistono due verità.
    Esiste la verità dei fatti, che io ho raccontato (non con una dichiarazione spontanea come scritto da alcune testate) in un interrogatorio durato due ore rispondendo a tutte le domande dei tre procuratori federali che hanno diretto le indagini (sono l’unico ad averlo fatto) e la verità “processuale” frutto di interpretazioni di quei fatti, spesso sbagliate, dei limiti probatori del processo sportivo, e delle versioni non sempre corrispondenti al vero fornite al Tribunale da altri soggetti interessati dei quali avevo avuto piena fiducia.
    Ritengo questa sanzione ingiusta ed inattesa oltre che non proporzionata alle mie reali responsabilità e che non ha tenuto conto della mia condotta nel procedimento, rispettosa delle istituzioni e dell’amore che ho per il calcio.
    Sono pronto ad impugnare questo provvedimento ed a far valere tutte le mie ragioni, di fatto e di diritto.
    Lo devo al giovane calciatore del Benevento che sono stato, cresciuto a pane e calcio tra le fila dei giovani della società, lo devo a questa maglia ed ai tifosi tutti, ma anche alla città che mi ha adottato.
    Sogno ancora la carriera per la quale ho lavorato una vita.
    Ho il dovere di non mollare adesso, di combattere per fare emergere i fatti per come sono realmente andati, anche per evitare che cattivi maestri facciano subire ad altri giovani calciatori la mia stessa sorte ed umiliazione
    “.

    Benevento, reazione social di Pastina alla squalifica. E ora…

    Benevento, reazione social di Pastina alla squalifica. E ora…

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    Il dispositivo di ieri del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (QUI i dettagli) in merito al caso calcioscommesse ha visto l’assoluzione di Letizia, che torna a essere a tutti gli effetti tesserato del Benevento dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito alla Feralpisalò, e la squalifica di Pastina a 2 anni con aggiunta di ammenda pari a 15mila euro. Prosciolto, poi, Brignola (oggi di proprietà del Catanzaro), mentre è stato condannato a 9 mesi di squalifica con 6mila euro di multa Forte (oggi all’Ascoli).

    Stanotte, con una storia sul suo profilo Instagram, il difensore di Battipaglia ha lasciato intendere di non condividere affatto la decisione dei giudici. Gli avvocati del classe 2001, come anche quelli dell’attaccante romano, avranno sette giorni per presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale dopo i dieci giorni concessi al Tribunale Federale Nazionale per depositare le motivazioni. La squalifica, comunque, è immediatamente esecutiva nei confronti dei due calciatori.

    E il Benevento? La società giallorossa, trattandosi nel caso di Pastina di una squalifica superiore a sei mesi, ha la possibilità di ridurre il corrispettivo dovuto al minimo sindacale in attesa dell’ultimo grado di giudizio. Qualora, poi, tale squalifica dovesse essere definitivamente confermata, allora il club di via Santa Colomba potrà addirittura chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa al Collegio Arbitrale.

    Ecco intanto, di seguito, la reazione “social” di Pastina in merito alla sentenza del Tribunale riguardo al caso calcioscommesse:

    Foto: S.S. Juve Stabia/Screen Profilo Instagram Christian Pastina

    Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

    Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

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    Nuovo capitolo del caso calcioscommesse, che vede coinvolti i difensori giallorossi Pastina e Letizia e due ex attaccanti del Benevento quali Brignola Forte, oggi tesserati rispettivamente di Catanzaro e Ascoli. L’accusa nei loro confronti era di “aver effettuato nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

    L’udienza dinanzi Tribunale Federale Nazionale, attesa per l’11 luglio scorso, è slittata a oggi per acquisire la dichiarazione testimoniale di uno dei due indagati non tesserato (P.P.C., uno dei prestanome dei calciatori nonché collettore dei soldi di questi). A inizio luglio (QUI) la Procura aveva respinto le rinnovate richieste di patteggiamento presentate dai legali di Pastina e Forte, richiedendo anzi squalifiche pesanti per i calciatori. Una mano pesante, appunto, quella della Procura, che aveva chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

    Al termine dell’udienza odierna, a cui non ha preso parte P.P.C., il collegio giudicante ha deciso di prosciogliere Letizia e Brignola; di condannare a due anni di squalifica e al pagamento di 15mila euro di ammenda Pastina e di squalificare Forte per 9 mesi infliggendogli 6mila euro di ammenda. Ribaltate quasi del tutto, dunque, le richieste della Procura sopra illustrate. Il TFN avrà dieci giorni per depositare le motivazioni e solo dopo, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale. La squalifica, comunque, è immediatamente esecutiva per Pastina e Forte.

    Di seguito il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare.

    Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Gaetano Letizia ed Enrico Brignola.
    Irroga le seguenti sanzioni:

    per il sig. Francesco Forte, mesi 9 (nove) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

    per il sig. Christian Diego Pastina, anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda“.

    Foto: Getty Images

    Caso scommesse, mano pesante della Procura ma la sentenza del Tribunale slitta al 29 luglio

    Caso scommesse, mano pesante della Procura ma la sentenza del Tribunale slitta al 29 luglio

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    Nuovi sviluppi in merito al caso calcioscommesse a seguito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Benevento e che vede coinvolti i difensori giallorossi Pastina e Letizia e i due ex attaccanti della Strega Brignola e Forte. Per oggi, infatti, era in programma l’udienza dinanzi Tribunale Federale Nazionale.

    La Procura ha respinto le rinnovate richieste di patteggiamento presentate dai legali di Pastina e Forte, richiedendo anzi squalifiche pesanti per i calciatori. Una mano pesante, quella della Procura, che ha chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

    La sentenza dei giudici era attesa stesso nel pomeriggio odierno, ma è slittata al 29 luglio. Il Tribunale Federale Nazionali infatti, come si legge dal comunicato emesso, hanno ritenuto di rinviare la decisione sul procedimento al prossimo 29 luglio per acquisire la dichiarazione testimoniale di uno dei due indagati non tesserato. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto opportuno acquisire la dichiarazione testimoniale del sig. P. P. C. sui fatti oggetto del procedimento con riguardo ai suoi rapporti con i sigg.ri Christian Diego Pastina, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola; ritenuto altresì opportuno mantenere l’unitarietà del procedimento; dispone che la Procura Federale o comunque la parte più diligente provveda a comunicare, con i mezzi ritenuti opportuni, la presente ordinanza ovvero il suo contenuto al sig. P. P. C. affinché lo stesso presenzi e renda la dichiarazione testimoniale di cui sopra; rinvia il presente procedimento all’udienza del 29 luglio 2024, ore 10:30, in presenza“.

    Foto: Getty Images

    Caso scommesse, 900mila euro su conto di un prestanome: i dettagli riferiti da “Il Mattino”

    Caso scommesse, 900mila euro su conto di un prestanome: i dettagli riferiti da “Il Mattino”

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    Come noto, ieri la Gazzetta dello Sport ha lanciato la notizia della chiusura delle indagini da parte della Procura Federale in merito al “caso calcioscommesse” emerso qualche mese fa.

    L’avviso è stato notificato a due attuali calciatori del Benevento, i difensori Pastina e Letizia (quest’ultimo in prestito alla Feralpisalò) e agli ex attaccanti giallorossi Forte (in forza al Cosenza) e Brignola (che inizialmente non figurava nell’ordinanza della Procura di Benevento, oggi al Catanzaro). Nel caso di un altro ex invece, Coda, non sono stati disposti ulteriori accertamenti.

    Quest’oggi, sulle colonne de Il Mattino, il collega Luigi Trusio ha sviscerato i dettagli del caso. I quattro calciatori sopra citati rischiano 3 anni di squalifica nel caso venissero appurate responsabilità: qualora i giocatori negassero gli addebiti, scatterebbe il deferimento e conseguentemente il giudizio davanti al Tribunale Federale Nazionale per illecito sportivo. Ulteriori strategie difensive, da definire nei prossimi 15 giorni, sarebbero il patteggiamento, ammettendo in tal caso la responsabilità con conseguente condanna più lieve (6 mesi, plausibilmente), o la collaborazione con la Procura fornendo nuovi elementi e nomi che non siano già emersi dalle indagini.

    Forte avrebbe già reso dichiarazioni volontarie alla magistratura ordinarie e a breve si presenterà anche di fronte a quella sportiva. Stesso destino dovrebbe toccare anche a Pastina, che ha sempre negato di aver scommesso sul calcio ammettendo però di aver giocato solo alle slot-machine e affermando che il suo conto era in uso anche dall’ex Letizia. Stanno proseguendo, contestualmente, anche le indagini della Procura di Benevento: tra gli elementi acquisiti a carico degli indagati sarebbe avvenuto il sequestro di 30mila euro in contanti presso l’abitazione di uno dei prestanome che effettuavano materialmente le giocate, sul cui conto corrente sarebbero transitati circa 900mila euro (riporta sempre Il Mattino).

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