Il Consiglio di Stato dà ragione al Circolo Tennis Grassano: vince la legalità. I campi dovranno essere assegnati al Circolo Grassano

Il Consiglio di Stato dà ragione al Circolo Tennis Grassano: vince la legalità. I campi dovranno essere assegnati al Circolo Grassano

AttualitàDalla Provincia

È arrivata la verità tanto attesa: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9753/2024, ha accolto integralmente il ricorso dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Grassano, annullando l’assegnazione della gestione dei campi da tennis comunali di Telese Terme al Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa”.

Ma non solo: a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e del riconoscimento della fondatezza del ricorso, i campi da tennis comunali dovranno ora essere assegnati al Circolo Tennis Grassano, che risulta di fatto l’unico soggetto legittimato a subentrare nella gestione della struttura. Il Comune di Telese Terme è quindi tenuto ad adottare le determinazioni conseguenti, come stabilito dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

Una vittoria non solo legale, ma anche morale, che restituisce dignità a chi ha creduto nella trasparenza e nella correttezza. Protagonisti di questo successo sono il presidente Armando Lucci e i consiglieri Nazareno Garofano, Pasquale Mancini e Lina Pacelli, che nonostante le pesanti critiche e il fango mediatico ricevuto da chi ha sparato a zero, hanno mantenuto la barra dritta e lavorato con serietà, coerenza e spirito di servizio. Il loro impegno silenzioso è stato la risposta migliore a chi ha tentato di screditarli.

Fondamentale anche il ruolo svolto dagli avvocati Alberto Saggiomo e Miriam Chianese, che con determinazione, competenza e spirito combattivo hanno portato avanti la difesa del Circolo Tennis Grassano fino al successo finale. La loro azione legale ha smontato punto per punto le irregolarità della gara, restituendo valore e verità ai fatti.

La sentenza ha infatti sancito l’illegittimità dell’offerta presentata dal Circolo Telesia, che indicava un costo della manodopera pari a un euro, giudicato “evanescente” e del tutto sproporzionato. Anche gli oneri per la sicurezza – appena 250 euro – sono stati ritenuti “macroscopicamente inadeguati”. Per il Consiglio di Stato, l’offerta non poteva che essere esclusa.

Intervista al presidente Armando Lucci. «È una vittoria che parla da sola», afferma con soddisfazione il presidente del Circolo Tennis Grassano, Armando Lucci. «Abbiamo scelto di non alzare la voce, di non rispondere alle provocazioni e alle insinuazioni, ma di affidarci alla verità dei fatti e alla giustizia. È stato un percorso faticoso, anche emotivamente, ma oggi possiamo dire che ne è valsa la pena. Voglio ringraziare il consiglio direttivo – Nazareno Garofano, Pasquale Mancini e Lina Pacelli – per aver condiviso ogni passo con lucidità e unità d’intenti. Non ci siamo mai lasciati abbattere dal fango che ci è stato gettato addosso».

E conclude: «Questa sentenza non è solo una vittoria per il nostro circolo, ma per tutte le associazioni che operano nel rispetto delle regole. Ora il Comune ha il dovere di procedere rapidamente: i campi devono tornare a chi ne ha pieno diritto. Ripartiamo con più forza di prima, al servizio dello sport e della comunità».

Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato in solido il Comune di Telese Terme e il Circolo Telesia al pagamento delle spese legali, per un totale di 6.000 euro. Oggi, il Circolo Tennis Grassano vede riconosciuto il proprio valore e la correttezza del proprio operato. Un risultato che onora chi ha creduto nella giustizia e nel merito. E che restituisce al territorio una realtà sportiva guidata da passione, regole e rispetto.

Caso Lumode: la nota del’avv. Luca Coletta

Caso Lumode: la nota del’avv. Luca Coletta

AttualitàBenevento Città

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’avv. Luca Coletta in merito alla questione relativa alla ditta casertana Lumode, quale ditta promotrice del project financing riguardante l’ex campo del Collegio La Salle:

E dunque, il “luminare” partenopeo, notoriamente consulente di fiducia del primo cittadino – che, a questo punto, non deve nutrire lo stesso sentimento verso l’avvocato del Comune, pagato, e pure molto bene, dai beneventani anche per rendere pareri – ha sciolto ogni dubbio: il project financing riguardante l’ex campo del Collegio La Salle, promosso dalla ditta casertana Lumode e inserito nel pacchetto d’interventi relativo alla riqualificazione urbana del cd. “Bando Periferie “, va definitivamente riposto nel cassetto.

La ragione è, ormai, ben nota: esso prevede un contributo finanziario pubblico di gran lunga eccedente la misura del 49% fissata dalla legge, così come certificato dall’ANAC, sollecitata a intervenire sulla questione da Gabriele Corona, il quale, da “dipendente semplice” del Comune, aveva da subito colto la palese illegittimità e conseguente non fattibilità dell’operazione.

Ciò nonostante, si apprende dalla stampa locale che la ditta promotrice non ha abbandonato il proposito di agire per il risarcimento dei danni e che, in proposito, è in corso una trattativa col Comune, cui partecipa, tanto incredibilmente quanto attivamente, anche il dirigente ai Lavori Pubblici, benché egli sia, al contempo, coordinatore responsabile del Programma Riqualificazione delle Periferie e redattore per conto della stessa società Lumode del progetto di fattibilità originario, come visto errato.

Ad agosto chi scrive espresse, da piccolo legale operante nelle desolate terre beneventane ridotte a colonia delle altre provincie campane, qualche dubbio sulla consistenza della pretesa risarcitoria, evidenziando, in sintesi, la mancanza di un provvedimento finale dell’Amministrazione passibile d’impugnazione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria e, quindi, di una pronunzia che avesse accertato l’illegittimità relativamente alla condotta del Comune, nonché, il diritto al risarcimento del danno, pregiudizio ipotetico a cui, nell’eventualità, avrebbe, comunque, concorso la stessa Lumode a mezzo del suo progettista.

Dubbio divenuto pressante alla luce di un’ulteriore e risolutiva considerazione, invero non dello scrivente ma del Consiglio di Stato, che, nella recentissima sentenza n.8072 del 19 settembre 2022, chiarisce:

<<Nel project financing quand’anche fosse stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse, il progetto dallo stesso presentato, la P.A. non è comunque vincolata a dare corso alla procedura.
La giurisprudenza in materia di progetto di finanza (ad iniziativa privata), in base alla normativa di settore ex art.183, c.15, d.lgs. n.50/2016, ritiene che la prima fase sia “pre-procedimentale”, funzionale alla fattibilità di una data opera ed incentrata sull’interesse pubblico in relazione a tale opera – fase dunque ad elevata discrezionalità – non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.

Inoltre, quand’anche fosse stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse, il progetto dallo stesso presentato, l’Amministrazione pubblica non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto.>>

In breve: il promotore, cioè la Lumode, si è assunta il rischio che il progetto non venisse giudicato conforme all’interesse pubblico, dovendosi considerare insito nella posizione del promotore il rischio economico della redazione e mancata realizzazione del progetto presentato, essendo esso assoggettato  al potere di verifica di fattibilità dell’amministrazione, con conseguente possibilità di non dar corso all’esecuzione dell’intervento.

Nel caso in questione ciò è ancor più vero dal momento che l’acclarata, irrimediabile illegittimità della procedura elide ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione, che è vincolata all’annullamento o revoca della stessa.

Concludendo, l’avvocato Coletta, infine, precisa: “La posizione della ditta casertana non poggia su atti o provvedimenti durevoli e stabilmente attributivi di vantaggi eventualmente indennizzabili o risarcibili. Al Comune non resta perciò che rimuovere, senza remore, i provvedimenti sin qui assunti.