Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

Benevento CalcioCalcio

Nuovo capitolo del caso calcioscommesse, che vede coinvolti i difensori giallorossi Pastina e Letizia e due ex attaccanti del Benevento quali Brignola Forte, oggi tesserati rispettivamente di Catanzaro e Ascoli. L’accusa nei loro confronti era di “aver effettuato nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

L’udienza dinanzi Tribunale Federale Nazionale, attesa per l’11 luglio scorso, è slittata a oggi per acquisire la dichiarazione testimoniale di uno dei due indagati non tesserato (P.P.C., uno dei prestanome dei calciatori nonché collettore dei soldi di questi). A inizio luglio (QUI) la Procura aveva respinto le rinnovate richieste di patteggiamento presentate dai legali di Pastina e Forte, richiedendo anzi squalifiche pesanti per i calciatori. Una mano pesante, appunto, quella della Procura, che aveva chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

Al termine dell’udienza odierna, a cui non ha preso parte P.P.C., il collegio giudicante ha deciso di prosciogliere Letizia e Brignola; di condannare a due anni di squalifica e al pagamento di 15mila euro di ammenda Pastina e di squalificare Forte per 9 mesi infliggendogli 6mila euro di ammenda. Ribaltate quasi del tutto, dunque, le richieste della Procura sopra illustrate. Il TFN avrà dieci giorni per depositare le motivazioni e solo dopo, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale. La squalifica, comunque, è immediatamente esecutiva per Pastina e Forte.

Di seguito il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Gaetano Letizia ed Enrico Brignola.
Irroga le seguenti sanzioni:

per il sig. Francesco Forte, mesi 9 (nove) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

per il sig. Christian Diego Pastina, anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda“.

Foto: Getty Images

Caso scommesse, mano pesante della Procura ma la sentenza del Tribunale slitta al 29 luglio

Caso scommesse, mano pesante della Procura ma la sentenza del Tribunale slitta al 29 luglio

Benevento CalcioCalcio

Nuovi sviluppi in merito al caso calcioscommesse a seguito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Benevento e che vede coinvolti i difensori giallorossi Pastina e Letizia e i due ex attaccanti della Strega Brignola e Forte. Per oggi, infatti, era in programma l’udienza dinanzi Tribunale Federale Nazionale.

La Procura ha respinto le rinnovate richieste di patteggiamento presentate dai legali di Pastina e Forte, richiedendo anzi squalifiche pesanti per i calciatori. Una mano pesante, quella della Procura, che ha chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

La sentenza dei giudici era attesa stesso nel pomeriggio odierno, ma è slittata al 29 luglio. Il Tribunale Federale Nazionali infatti, come si legge dal comunicato emesso, hanno ritenuto di rinviare la decisione sul procedimento al prossimo 29 luglio per acquisire la dichiarazione testimoniale di uno dei due indagati non tesserato. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto opportuno acquisire la dichiarazione testimoniale del sig. P. P. C. sui fatti oggetto del procedimento con riguardo ai suoi rapporti con i sigg.ri Christian Diego Pastina, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola; ritenuto altresì opportuno mantenere l’unitarietà del procedimento; dispone che la Procura Federale o comunque la parte più diligente provveda a comunicare, con i mezzi ritenuti opportuni, la presente ordinanza ovvero il suo contenuto al sig. P. P. C. affinché lo stesso presenzi e renda la dichiarazione testimoniale di cui sopra; rinvia il presente procedimento all’udienza del 29 luglio 2024, ore 10:30, in presenza“.

Foto: Getty Images

Tesseramento irregolare, sanzioni economiche e disciplinari per la Juve Stabia

Tesseramento irregolare, sanzioni economiche e disciplinari per la Juve Stabia

Calcio

La Procura Federale ha concluso le indagini riguardanti il tesseramento di Matteo Bachini da parte dell’attuale capolista del girone C di Serie C.

In merito alla suddetta questione, la Lega ha dunque inflitto sanzioni di carattere economico e disciplinare a tre dirigenti della Juve Stabia che sono risultati coinvolti nell’operazione. Le irregolarità, come emerso dalla nota ufficiale, sono collegate alle modalità con cui è stato sottoscritto prima e depositato poi il contratto tra la società gialloblù e il difensore classe ’95.

L’Amministratore Unico Filippo Polcino e il Direttore Sportivo Matteo Lovisa hanno ricevuto un’ammenda di 6000 euro. Sono stati inflitti 30 giorni d’inibizione, invece, al segretario Vincenzo Esposito. Anche il club è stato multato, per una somma pari a 1500 euro.

Di seguito, dunque, il comunicato della Lega in merito: 

“SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO. Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Filippo POLCINO, dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig Matteo LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato“.

Foto: Profilo Facebook S.S. Juve Stabia

Perugia-Benevento, nessun illecito: disposta l’archiviazione del procedimento

Perugia-Benevento, nessun illecito: disposta l’archiviazione del procedimento

Benevento CalcioCalcio

Dopo le audizioni degli scorsi mesi, le indagini portate avanti dalla Procura Federale sul presunto illecito sportivo avvenuto nel corso dell’ultima giornata del campionato di Serie B 2022-23, PerugiaBenevento dello scorso 19 maggio, hanno raggiunto la conclusione.

E’ stata infatti disposta l’archiviazione del procedimento in quanto non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Agli occhi della Procura sembrava passibile d’illecito soprattutto il gol del definitivo 3-2 di Kouan, propiziato da un errore di Leverbe.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente C.G.S., AC Perugia Calcio comunica che le indagini relative all‘accertamento finalizzato alla verifica della condotta antisportiva tenuta da alcuni tesserati in occasione della gara Perugia – Benevento del 19/05/2023 valida per il Campionato di Serie B sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso“, questo il comunicato del Grifo.

Foto: Screen Sky Sport

Perugia-Benevento, continuano le audizioni della Procura Federale

Perugia-Benevento, continuano le audizioni della Procura Federale

Benevento CalcioCalcio

Continuano le audizioni della Procura Federale, cominciate il 23 giugno, in merito alla sfida tra Perugia Benevento del 19 maggio scorso, sfida valevole per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B e su cui è in corso un’indagine con l’ipotesi di illecito sportivo.

La vicenda, ormai nota (QUI), sta prendendo forma in queste settimane con gli interrogatori ai tesserati delle due società. Nei giorni scorsi, oltre al tecnico biancorosso Castori e il Presidente Santopadre e ai giocatori del Grifo Di Carmine e Santoro, sarebbero stati ascoltati anche quattro tesserati della Strega. Si tratterebbe di Mister Andrea Agostinelli, Camillo Ciano, Daam Foulon e il club manager Alessandro Cilento.

Oggi è prevista l’audizione di Kouan, autore del gol del definitivo 3-2 al 94esimo, poi si procederà con Leverbe, protagonista dell’erroraccio che ha spalancato la strada all’attaccante del Perugia.

Successivamente, al termine delle indagini, la Procura Federale deciderà per il deferimento o per l’archiviazione, con quest’ultima che però sembra essere l’ipotesi più probabile.

Foto: Screen Sky Sport

Perugia-Benevento, iniziate le indagini della Procura Federale

Perugia-Benevento, iniziate le indagini della Procura Federale

Benevento CalcioCalcio

Nella mattinata di ieri sono cominciate le prime audizioni in merito alla sfida tra Perugia e Benevento del 19 maggio scorso, sfida valevole per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B.

In particolare, è finito sotto la lente d’ingrandimento del Procuratore Giuseppe Chiné la “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2…con l’ipotesi di illecito sportivo“. Il terzo gol degli umbri, siglato sul rettangolo verde del Curi al 94esimo da Kouan su errore di Leverbe, ha consegnato i 3 punti al Grifo che, in virtù dei risultati degli altri campi, non è comunque riuscito a salvarsi retrocedendo in Serie C come la Strega.  

Negli uffici della FIGC, a Roma, sarebbero stati ascoltati diversi tesserati del club umbro tra cui il tecnico biancorosso Castori e il Presidente Santopadre, oltre a Di Carmine e Santoro. Non presente l’autore del gol, Kouan, che al momento si trova all’estero, e il difensore Leverbe, anch’egli attualmente fuori dall’Italia. Slittate alla prossima settimana, infine, le audizioni per i tesserati della società giallorossa.

Foto: Screen Sky Sport

Perugia-Benevento, il gol del 3-2 finisce sotto inchiesta della Procura Federale

Perugia-Benevento, il gol del 3-2 finisce sotto inchiesta della Procura Federale

Benevento CalcioCalcio

Notizie negative in casa Benevento, nel giorno della presentazione del nuovo Direttore Tecnico Marcello Carli che segna l’inizio della stagione 2023-24.

La Procura Federale infatti, nella persona del Procuratore Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento in merito alla sfida del Curi contro il Perugia di venerdì scorso riguardo la “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B”, con “l’ipotesi di illecito sportivo” (ANSA).

Al riguardo, come afferma l’ANSA, è già stato acquisito il video della gara, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. 

La Strega, passata in vantaggio alla mezz’ora con il gol di Farias, si era fatta rimontare a inizio ripresa subendo un 1-2 fulminante da Lisi (su rigore) e Di Carmine. Nel primo minuto di recupero era arrivato il 2-2 di Ciano, ma tre minuti dopo un appoggio di Leverbe su passaggio di Manfredini in una zona dove non c’erano compagni ha mandato Kouan in rete per il definitivo 3-2. In caso di successo il Grifo, se il Palermo avesse battuto il Brescia al Barbera (sfida terminata 2-2), sarebbe stato ammesso ai play-out per provare a giocarsi la permanenza in Serie B: un’evenienza che, comunque, non si è verificata.

Foto: Screen Sky Sport

Benevento, squalifica di oltre 4 mesi per Gori e ammenda per la società: ecco perché

Benevento, squalifica di oltre 4 mesi per Gori e ammenda per la società: ecco perché

Benevento CalcioCalcio

Inibizione per tre mesi a carico di Ferdinando Renzulli, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante del Benevento Calcio, quattro mesi e 15 giorni di squalifica per Piergraziano Gori e 7.000 euro di multa per la società sannita. Questa la sanzione decisa dalla Procura Federale a carico del Benevento Calcio, reo di aver permesso a Piergraziano Gori di svolgere il ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra “sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio”.

Il provvedimento emesso dalla Procura fa riferimento a tredici match della stagione in corso: a partire dal 14 agosto sino allo scorso 6 novembre.

La sanzione, in questa misura, è scaturita dall’accordo tra il Benevento e la Procura Federale, con la società giallorossa che ha fatto esplicita richiesta dell’applicazione della sanzione ex. articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero l’applicazione di una sanzione su richiesta prima del deferimento. Richiesta che ha trovato il consenso della Procura Federale e il beneplacito del Presidente Federale che ha ritenuto di non dover fare osservazioni in merito all’accordo tra le parti.

Nello specifico, a FERDINANDO RENZULLI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e
legale rappresentante della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., viene imputato di aver impiegato o, comunque, di aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano GORI quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene lo stesso non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il Sig. Piergraziano GORI facesse ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B (tredici gare), sebbene lo stesso non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

A PIERGRAZIANO GORI, all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al Settore Tecnico della FIGC e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, viene imputato di aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad
allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B Benevento-Spal del 14 agosto 2021, Benevento-Alessandria del 22 agosto 2021, Parma-Benevento del 29 agosto 2021, Benevento-Lecce del 10 settembre 2021, Ascoli-Benevento del 18 settembre 2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre 2021; Como-Benevento del 25 settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre 2021, Cremonese-Benevento
del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23 ottobre 2021, Crotone-Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1° novembre 2021 e Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di
tessera valida per la stagione sportiva in corso.

Il BENEVENTO CALCIO S.r.l., è chiamato a rispondere, invece, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti rispettivamente posti in essere dai Sig.ri RENZULLI Ferdinando e GORI Piergraziano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.