
Vitulano| L’opposizione: “Rendicontazione SPRAR, la solita arroganza di un sindaco giullare”
PoliticaRiceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare “Siamo Vitulano” che critica duramente la gestione del Sindaco sul progetto SPRAR/SIPROIMI 2017, denunciando errori nella rendicontazione delle spese e giudicando insufficienti e poco serie le risposte dell’amministrazione comunale.
“Ancora una volta siamo costretti a sopportare le battute fuori luogo del Sindaco, che invece di fornire chiarimenti seri sull’accaduto, preferisce intrattenere i suoi fan con ironia da quattro soldi, nient’altro che la solita esibizione da cabaret del “comico vitulanese” che non diverte anzi mortifica, specie se si considera che a firmare la nota è un avvocato, evidentemente passato troppo in fretta dalla paletta alla toga”
Andiamo con ordine: il Comune di Vitulano ha partecipato al progetto SPRAR/SIPROIMI per il 2017, gestito dall’ATI Benedetta – Gentes. Il Servizio Centrale del Ministero dell’Interno dopo una prima nota nel febbraio 2024 e i relativi chiarimenti del nostro Giullare di Corte ha comunicato l’esito definitivo del controllo, determinando un importo complessivo delle spese ammissibili a rimborso per l’annualità 2017 pari ad € 36.949,38, a fronte di spese non ammissibili pari ad € 281.653,48.
1^ RILIEVO: Il Sindaco oggi si limita a dirci che i servizi sono stati comunque regolarmente erogati. Noi, in attesa di poter seguire i preannunciati corsi serali, osiamo chiedere: MA QUESTO, SINDACO, CHI LO HA CONTESTATO? QUESTA SAREBBE MATERIA DA PROCURA! QUI INVECE SI PARLA DI CORRETTEZZA O MENO DELLA RENDICONTAZIONE OVVERO AMMISSIBILITA’ O MENO DELLA SPESA, EVIDENTEMENTE MALDOCUMENTATA.
Ma andiamo avanti.
Il Comune di Vitulano ha, quindi, proposto ricorso avverso il detto provvedimento evidentemente attribuendo (il Ns. Comico) alla nota ricevuta una valenza di esplicita richiesta di restituzione delle somme non ammesse.
A fronte della tesi giuridica del Ns. comico di corte, il TAR ha respinto la tesi del Comune, chiarendo che la comunicazione del Ministero non è un atto di revoca del finanziamento, ma un ordinario controllo sulla rendicontazione, volto a verificare l’ammissibilità delle spese e la coerenza col piano finanziario. Pertanto, non si applicano né l’obbligo di previa contestazione previsto dall’art. 27 del D.M. 10.8.2016, né l’art. 21-nonies della L. 241/90 sull’autotutela, non essendoci stato alcun provvedimento sanzionatorio, ma solo un’attività di verifica contabile.
Veniamo alle successive esternazioni dell’avvocato, professore, esimio non sappiamo cosa.
Egli ritiene che: “Il Comune ha impugnato il provvedimento per evitare che il silenzio venisse interpretato come accettazione tacita”.
2^ RILIEVO: appare evidente, di contro, che:
a) il Comune aveva qualificato (ERRONEAMENTE) il provvedimento come REVOCA del finanziamento e il T.A.R. gli ha insegnato che, così, invece, non è.
b) il Comune aveva qualificato il potere esercitato dal Ministero come autotutela e, anche qui, il T.A.R. gli ha insegnato che trattavasi di mera attività di controllo cui seguiranno eventuali successivi provvedimenti, lesivi (quelli si) della sfera giuridica del Comune.
c) il Comune ben poteva, quindi, NON IMPUGNARE affatto la nota e tale, sicuramente più economico, agire, mai avrebbe potuto costituire accettazione tacita!
La stessa eventuale richiesta di restituzione sarebbe comunque ingiustificata per il principio dell’arricchimento senza causa, ovvero il servizio è stato comunque reso e il Ministero lo doveva comunque pagare.
3^ RILIEVO: L’illustre avvocato non ha ancora afferrato che non stiamo parlando del se il Comune ha reso o meno il servizio (questo lo diamo per scontato). Stiamo, invece, discutendo di come sono state rendicontate le somme e se, a ciò, può seguire danno per le casse dell’Ente. LA MINORANZA NON PUÒ CHIEDERE NEANCHE QUESTO? CI PERMETTIAMO DI FAR NOTARE DUNQUE CHE IL SERVIZIO OLTRE A ESSERE RESO DEVE ESSERE ANCHE CORRETTAMENTE RENDICONTATO E, SE TALE SECONDO ASSUNTO VIENE MENO, IL MINISTERO POTREBBE NON COPRIRE LA SPESA, SICCHÉ VIENE IN RILIEVO UN POTENZIALE DANNO PER LE CASSE DELL’ENTE.
Sul piano legale, la vicenda si è chiusa con una sentenza del TAR che si è limitato ad affermare che la comunicazione impugnata non costituisce atto di revoca del finanziamento”, e quindi “non risulta lesiva per il Comune. Spese compensate.
4^ RILIEVO: qui l’abilità del comico è davvero notevole. Cioè il TAR ti dice, in sostanza, che hai interpretato malissimo gli atti che ti sono stati notificati e che potevi benissimo evitare spese di ricorso e tu rispondi che era quello che volevi, cioè farti dire che sei un asino? Spese compensate” SEMBRA QUASI CHE SICCOME NON TI HANNO CONDANNATO ALLE SPESE HAI VINTO TU! Va bene, te ne diamo atto, ma dei fondi impiegati per pagare il Tuo avvocato, quelle sono allegramente a carico dei Vitulanesi. ALMENO QUESTO SI PUÒ DIRE O DOBBIAMO CONSEGUIRE PRIMA UN TITOLO ACCADEMICO?
Il concetto può risultare anche abbastanza semplice se ci si applica. Perciò istituiremo un corso serale per oppositori disorientati.
5^ RILIEVO: Sindaco sia serio, la smetta di fare il comico, qui a scuola non ci deve andare nessuno e, se proprio qualcuno ci deve andare, Ti aspettiamo in Consiglio comunale avvertendoti che non ti lasceremo in ausilio una cartella da Università, ma un cestino di vimini per la merenda e un grembiulino bianco!