Vitulano, l’opposizione: “Il TAR Campania censura l’illegittima convocazione dell’organo consiliare del 19 marzo 2024”

Vitulano, l’opposizione: “Il TAR Campania censura l’illegittima convocazione dell’organo consiliare del 19 marzo 2024”

Politica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare SìAMO Vitulano: “I consiglieri di minoranza, Falluto, Palumbo e Rivellini, segnalano che il TAR Campania, con sentenza n. 2213 del 17.03.2025, ha definitivamente conclamato l’illegittima convocazione dell’organo consiliare nella seduta del 19.03.2024 e, conseguentemente, ha annullato tutte le delibere approvate nella predetta seduta, unitamente a quelle successive di pretesa convalida.

La vexata questio – che i cittadini più attenti ricorderanno per aver caratterizzato, durante l’anno 2024, un’ampia diatriba tra maggioranza e opposizione – oggi si ripropone in chiave postuma con ampia soddisfazione dei consiglieri di minoranza. 

Ed invero, gli stessi, avevano affannosamente censurato l’operato della maggioranza che, con impropria arroganza e sarcasmo, aveva approvato, nella seduta del 30.05.2024, anche la convalida di quelle stesse delibere, oggi annullate da TAR e relative al D.U.P., al locale bilancio e alla convenzione con il Comune di Castelvenere per la gestione associata del servizio di segreteria comunale.

Di conseguenza, ritenevano (e correttamente) i consiglieri di minoranza che, oltre all’originaria e ormai acclarata illegittimità di convocazione del 19.03.2024, l’organo consiliare ne aveva commessa un’altra in sede di convalida impedendo, di fatto, il libero esercizio delle più elementari prerogative consiliari. 

Con riferimento alla illegittima convocazione del 19.03.2024, ritiene, infatti, il TAR, che il contenuto della locale prescrizione regolamentare è assolutamente chiaro [“la convocazione del consiglio (andava) effettuata mediante posta elettronica certificata (contenente) l’avviso di convocazione completo dell’ordine del giorno (e contenente) il giorno, l’ora ed il luogo della riunione”], ed è posto a garanzia del munus dei singoli consiglieri. Orbene è dimostrato per tabulas che i consiglieri non hanno potuto partecipare al consesso consiliare a causa della illegittima convocazione dello stesso. Risulta, altresì, violata, come dedotto dai consiglieri di minoranza, la prescrizione regolamentare di cui al comma 3 dell’art. 11, che impone anche la pubblicazione dell’avviso “sul sito istituzionale dell’ente” con esatta indicazione del giorno dell’ora e del luogo della riunione. Anche tale pubblicazione – che avrebbe consentito aliunde ai consiglieri di minoranza di partecipare al consesso – risulta, senza adeguata smentita da parte resistente, omessa onde, anche per tal profilo, l’illegittimità della convocazione censurata. Conseguentemente risulta violata anche la prescrizione di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 11 del regolamento che prescrive un intervallo del termine, inderogabile, di giorni 5 tra l’avviso di convocazione e il dies fissato per la riunione consiliare: nel caso all’esame, non si rinviene il rispetto di tale termine proprio per non essere stata la riunione tenutasi il giorno 19 marzo 2024 preceduta da idonea valida convocazione. Né, ritiene il TAR, possono utilmente invocarsi eventuali impedimenti tecnici, essendo tale evenienza specificatamente disciplinata dallo stesso art. 11, prescrizioneregolamentare che, al comma 6, precisa, con norma di salvaguardia: “quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l’avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri”. Orbene, alla data del 13.03.2024, di invio della seconda p.e.c., pur essendo nei termini per procedere al rinnovo della convocazione nel rispetto del disposto di cui al comma 7, dell’art. 11 del regolamento, con concessione, cioè, di un preavviso di 5 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, l’Amministrazione non ha regolarizzato le evidenziate criticità, procedendo successivamente anche alla tenuta del Consiglio pur in assenza dei consiglieri di minoranza, non messi in condizione di partecipare regolarmente ai lavori consiliari (co. 8, art. 11 regolamento cit.).Conclude, il TAR, quindi, per la illegittimità derivata anche di tutte le delibere approvate in quella seduta.

Con riferimento alla pretesa convalida delle dette delibere illegittimamente approvate, il TAR aderisce in pieno all’argomentare dei ricorrenti che, difesi dall’Avv. Francesco Castellano, invocavano noto e condiviso orientamento giurisprudenziale che ha delineato l’ambito applicativo della cd. convalida come volta ad emendare vizi di tipo formale e procedimentale, ovvero per soli motivi di “maggiore certezza e stabilità del rapporto amministrativo”.

Tanto, ad avviso dei consiglieri di minoranza, escluderebbe la sanabilità a mezzo di convalida di vizi aventi, come nel caso di specie, natura sostanziale, derivanti, cioè, dall’insussistenza di un presupposto o requisito di legge, rispetto al quale “la semplice dichiarazione dell’Amministrazione di volerli convalidare non può che rimanere priva di effetto… giacché se l’illegittimità attiene al contenuto dell’atto, la stessa può essere eliminata solo attraverso la sua riforma”, ovvero attraverso la sostituzione dell’originario provvedimento con uno nuovo, assunto dopo l’avvenuto recupero, ex post, del presupposto o del requisito di legge, originariamente mancante.

Nella fattispecie, ritiene, quindi il TAR, il requisito di legge mancante è costituito dalla mancata corretta convocazione dell’organo consiliare per il giorno 19.03.2024 da cui è derivato, nella sostanza, un vizio sostanziale attinente al corretto espletamento del munus dei consiglieri e, come tale, non sanabile tramite convalida. Dirimente è la considerazione che il ricorso all’istituto della convalida, nel caso di specie, preclude ai consiglieri ogni effettivo apporto in relazione al contenuto delle originarie delibere. I componenti della minoranza, pur regolarmente convocati in seconda seduta, potevano cioè solo confermare la validità degli originari atti senza avere la possibilità di alcun reale apporto modificativo. La convalida, sottolinea il Collegio napoletano, può legittimamente operare quanto alla regolarità della convocazione (invero, nel caso di specie, rinnovata) ma non anche per quelle delibere consiliari, laddove, proprio in ragione della operatività dell’istituto utilizzato, permane la lesione al munus consiliare lamentato.

Dalle considerazioni svolte deriva, altresì, la fondatezza delle censure di cui al secondo motivo di ricorso proposto dai consiglieri di minoranza. Ivi infatti, essi, lamentano la violazione e falsa applicazione dell’iter di predisposizione del bilancio di previsione. L’avere privato i consiglieri di minoranza della conoscenza – in violazione delle necessarie modalità di avviso – della data in cui si sarebbe tenuta la seduta consiliare, determina un ulteriore lesione del munus dei consiglieri ricorrenti. Ed infatti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità, ai consiglieri è attribuita la facoltà di presentare “entro il quinto giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale”; tale facoltà è stata comunque preclusa ai consiglieri di minoranza anche in sede di seconda convocazione. A prescindere dal tempestivo o meno deposito dello schema di bilancio presso la Segreteria comunale ai fini della piena conoscibilità (10 giorni prima dell’approvazione), proprio in ragione del limitato oggetto della nuova convocazione (di sola convalida di decisioni previamente assunte), gli stessi consiglieri, pur regolarmente convocati, non hanno potuto presentare alcun emendamento, essendo il programmato intervento circoscritto alla sola approvazione (o meno) delle originarie delibere delineate nel loro primogenio contenuto – come, poi, effettivamente avvenuto con il sostegno della maggioranza consiliare. Corollario ne è, come dedotto, l’illegittimità della disposta convalida e delle relative delibere, come convalidate, in luogo, invece, dell’approvazione di nuove delibere, sostitutive delle precedenti, nel rispetto delle prerogative partecipative di ciascun consigliere, quale componente dell’organo collegiale.

***

La resa statuizione del 17.03.2025 – precisano i consiglieri di minoranza – è stata impugnata (nottetempo) dalla maggioranza che, pur di non affermare pubblicamente l’errore marchiano commesso e chiedere scusa per l’inutile sarcasmo sindacale (: “manco una p.e.c. sapete leggere?”), insiste in sede di appello con evidente, quanto evitabile, spreco di risorse pubbliche (per i più curiosi la minoranza invita a consultare la determina – area amministrativa n. 31 del 20.03.2025). 

Già in data 19.03.2025 il Consiglio di Stato si è ricevuto, infatti, deposito di appello e ha fissato udienza cautelare al 10.04.2025 sospendendo, nelle more, ogni attività esecutiva nell’esclusivo interesse dell’Ente comunale.

Orbene, i consiglieri di minoranza plaudono all’intervento assennato del Consiglio di Stato che, in attesa di approfondire i termini della questione, ha deciso (saggiamente) di sospenderne gli effetti anche considerando che una delle delibere oggetto di causa è relativa al bilancio comunale sicché, decadutine gli effetti, almeno sul piano potenziale, sono noti i possibili sviluppi sulla tenuta della attuale compagine amministrativa.

In ogni caso, permane l’agire arrogante e spocchioso del primo cittadino che avrebbe potuto chiedere scusa per l’errore commesso in sede di convocazione e tutti ne avrebbero compreso il senso e ne avrebbero apprezzato l’umiltà: a tutti può capitare di commettere errori procedurali e non è da questo che si giudica il pregio di un amministratore. 

Perché – continuano i consiglieri di minoranza – di questo stiamo parlando: la maggioranza ha semplicemente difeso una tesi indifendibile giacché la seduta del 19.03.2024 è stata convocata illegittimamente. Di questo non si discute ormai più neppure in appello, dove, invece, la maggioranza cerca di salvare almeno le successive delibere di convalida.

Orbene – continuano i consiglieri di minoranza – anche quelle delibere appaiono palesemente errate e illegittime e, a dire del TAR Napoli, sembrerebbe non potersene neppure discutere. Tuttavia, quand’anche il Consiglio di Stato dovesse diversamente argomentare, resterebbe sempre e scolpito un concetto: la seduta del 19.03.2024 è stata illegittimamente convocata e il sarcasmo del Sindaco sul punto era offensivo e fuori luogo. Per il resto, i consiglieri di minoranza, attenderanno con fiducia l’esito dell’appello.

Un’ultima considerazione di colore (per i lettori più attenti) relative al mandato di appello conferito nottetempo: è noto il principio in virtù del quale la procura al difensore del Comune non postula necessaria e previa autorizzazione giuntale (Tar, Napoli n. 6777/2021) a meno che non vi sia, in tal senso, espressa previsione statutaria di segno contrario. Orbene, non senza conseguenze pratiche, nel caso il mandato risulta inequivocabilmente conferito prima della delibera giuntale in un contesto in cui ogni cittadino attento riesce a leggere l’art. 27 dello statuto vitulanese, con particolare riferimento alla lettera r). Ma anche di questo ci sarà modo di parlare in seguito unitamente ad altri spunti (verrebbe da dire inesauribili) di un ormai noto amministrare prepotente quanto distratto e affaccendato”.

Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Rubano porta la Regione e l’Azienda ospedaliera in Tribunale: udienza il 4 dicembre

Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Rubano porta la Regione e l’Azienda ospedaliera in Tribunale: udienza il 4 dicembre

Politica
Rubano: “Basta scuse e rimpalli di responsabilità, ora i fatti”.

“Il 4 dicembre saremo all’udienza fissata dal Tar Campania per sostenere le ragioni del potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti”, lo annuncia il sindaco di Puglianello e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Fin dall’inizio, sia come Sindaco che come Deputato, ho percorso tutte le strade per trovare soluzioni condivise, ma ogni via diplomatica si è rivelata inutile. Siamo stati il primo Comune ad aver deciso di agire sul piano legale, attraverso il ricorso al Tribunale Amministrativo, sostenendo le spese giudiziarie con il nostro bilancio, pur di ottenere ciò che la nostra comunità sannita merita”, ha spiegato.

“La situazione dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti è ferma dal 2019, nonostante il decreto DCA n.41 lo avesse riconosciuto come ‘presidio in zona disagiata’, prevedendo servizi e reparti essenziali per garantire un’adeguata assistenza sanitaria. Nel 2023, una delibera regionale stabilì, per giunta, l’attivazione di un reparto oncologico in collaborazione con la Fondazione Pascale di Napoli. Nonostante queste promesse, il presidio è rimasto in uno stato di disagio e inefficienza”, continua.

“Ho tentato di instaurare un dialogo istituzionale, con diffide e solleciti formali, di proteste politiche forti, ma rimaste senza risposte. Dal 2022, incessantemente. L’iter ‘giudiziario’ è stato appositamente avviato dopo le elezioni europee per evitare strumentalizzazioni di carattere elettorale. In questo posso essere un esempio insieme a pochi altri di come non si usa il tema sanitario per speculazioni politiche e sfido chiunque a dimostrare il contrario in ogni sede. A riprova di ciò, ricordo anche che la protesta organizzata davanti a Palazzo Santa Lucia, le cui spese non hanno gravato sul bilancio dell’Ente (sono stato io a coprirne i costi per ogni cittadino sannita partecipante) si è tenuta il 24 giugno, ossia a poche settimane dalle elezioni Europee. Ero con sindaci ed amministratori locali, comitati civici, un attivista del Movimento 5 Stelle, liberi cittadini, mentre qualcuno, sottobanco, trattava con De Luca interessi personali. Ritornando sull’azione giudiziaria da me posta in essere, il 28 giugno 2024, ho inviato una diffida alla Regione e all’A.O.R.N. San Pio, ribadendo la necessità di garantire i servizi previsti. Di fronte all’inerzia e al silenzio, l’unica via rimasta era il ricorso al TAR Campania. Così il 29 luglio scorso, l’avvocato Luigi M. D’Angiolella, incaricato dal Comune di Puglianello, ha presentato un ricorso contro il silenzio delle amministrazioni coinvolte.”

“Resta inaccettabile – continua Rubano – il rimpallo di responsabilità tra l’A.O.R.N. San Pio e la Regione Campania emerso durante il giudizio. L’Azienda ospedaliera ha attribuito i ritardi ai limiti di spesa regionali e alla carenza di personale, mentre la Regione Campania ha respinto ogni responsabilità esecutiva, imputandola all’Azienda ospedaliera. Questo ping pong di responsabilità è insostenibile, perfino ‘immorale’, e si consuma, per giunta, sulla pelle di ogni cittadino sannita. Ed è solo dopo l’avvio di questo iter giudiziario da parte del Comune di Puglianello che la Regione ha definito con atti ufficiali l’insediamento del Polo oncologico fino a quel momento rimasto su carta.

Ciò nonostante – aggiunge il deputato di Forza Italia – non mi sono fermato: ho mantenuto contatti costanti con l’azienda ospedaliera al fine di sollecitare l’emanazione di bandi concorsuali per colmare le carenze di personale. Per me parlano atti pubblici, non chiacchiere a vuoto. Purtroppo, il recente concorso ha avuto esiti deludenti: solo 6 medici, e non i 12 previsti, hanno accettato l’incarico, e solo a partire dal 2025. Occorre da subito avviare una campagna intelligente e mirata per sensibilizzare i medici a candidarsi per i prossimi concorsi che l’Azienda ospedaliera San Pio dovrà bandire. La riapertura del pronto soccorso in orario notturno non è più rinviabile, non accetterò più scuse o manovre dilatorie. La Regione Campania e l’Azienda ospedaliera si assumano le loro responsabilità. Al San Pio tocca predisporre gli atti per reclutare il personale medico da destinare al Ps di Sant’Agata. La politica, in questo caso un parlamentare di una forza politica di opposizione alla Regione Campania (istituzione unica competente, per legge, in materia), può sollecitare ogni giorno il Dg Morgante ad accelerare ogni procedura possibile per raggiungere l’obiettivo. Il Dg Morgante, se ci darà questo risultato, sarà apprezzata e sarò il primo a farle un plauso; in caso contrario, sarò il primo a mostrare amarezza, come già accaduto. Basta leggere gli atti pubblici a mia firma dal 2022 ad oggi. Io farò la mia parte, mentre potrei strumentalmente starmene seduto nel registrare un nuovo fallimento della parte politica regionale che ha responsabilità al riguardo, e mi riferisco a De Luca e Mastella. Invece continuerò a lavorare dando il mio contributo per la salute dei cittadini. Le vicende politiche le affronterò nel momento opportuno, lo farò con coraggio e serietà, come sempre”, spiega ancora Rubano.

“Non ho risparmiato energie in questi mesi. E’ un impegno che porto avanti da tempo, per giunta dopo le campagne elettorali e non prima o durante, lo sottolineo nuovamente. E’ una battaglia che non ho intrapreso per fini elettorali, a differenza di quanto altri hanno fatto speculando sulla salute dei cittadini. Al Presidente della Regione non mi sono mai piegato per chiedere un finanziamento per il mio Comune o un incarico per mia moglie come hanno fatto altri; all’Azienda ospedaliera non mi approccio per imitare chi del clientelismo ne fa pratica quotidiana a danno dei cittadini”, ha voluto sottolineare Rubano.

 “Ora il Comune di Puglianello si prepara a difendere le ragioni di un’intera comunità davanti al TAR, con l’udienza fissata per il 4 dicembre. La battaglia continua senza sosta. Spero che finalmente il Governatore De Luca risponda con i fatti e si assuma le proprie responsabilità”, ha concluso Rubano.

Vitulanese e Fortorina, Tar accoglie ricorsi di Ance. Lombardi: “Incomprensibile accanimento verso questi due progetti”

Vitulanese e Fortorina, Tar accoglie ricorsi di Ance. Lombardi: “Incomprensibile accanimento verso questi due progetti”

Politica

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alle decisioni del Tar Campania che, rivedendo suoi precedenti giudizi, ha accolto i ricorsi presentati dall’Ance Campania e Ance Benevento sui bandi di gara, i disciplinari e gli atti per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di completamento della Fondovalle Vitulanese per un importo di 31.410.116 euro, nonché per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis per un importo di 30.664.017 euro.

Prendo atto delle decisioni del Tar Campania – ha detto Lombardi. Non mi compete commentare le sentenze – ha aggiunto il Presidente; quello che mi compete è continuare a tutelare il territorio sannita. La mia responsabilità istituzionale e politica – ha aggiunto Lombardi – è fare in modo che nel circuito economico sannita vengano immessi oltre 61 milioni di Euro di denaro fresco, peraltro a seguito di un lungo e complesso iter decisionale che ha visto coinvolti tutti gli Enti preposti ed è stato infine avallato da finanziamenti concessi dal Governo.

E’ altresì mia precisa responsabilità – ha aggiunto Lombardi – fare in modo che venga superato l’isolamento in cui versano da sempre le comunità della Vallata Vitulanese e della Vallata del Fortore, isolamento che è un dato oggettivo assolutamente incontestabile.

Aggiungo – ha ancora detto Lombardi – che se quei 61 milioni di Euro non saranno spesi nel Sannio, saranno dirottati altrove per altri interventi che forse non hanno eguale urgenza e ricaduta sociale. Debbo riconoscere – ha proseguito il Presidente della Provincia – che, a questo punto, nutro qualche dubbio sulla eguale sensibilità da parte di qualcuno rispetto ai problemi concreti e cogenti che affliggono quotidianamente tanti nostri concittadini in questo nostro Sannio.

Debbo riconoscere – ha dichiarato ancora Lombardi – che non mi spiego tanto accanimento solo su questi due progetti della Provincia di Benevento, mentre per decine di altri interventi avviati da altri Enti e mai revisionati nei prezzi, nessuno si sia sentito in qualche misura danneggiato. In ogni caso io non intendo alzare bandiera bianca; nè intendo rinunciare a fare quanto nelle mie possibilità per aiutare il Sannio a superare le ataviche cause strutturali delle criticità e difficoltà nei collegamenti e nei trasporti.

Nel mentre confido che i Comuni delle Vallate Vitulanese e Fortorina vogliano appoggiare l’azione della Provincia che sta difendendo i Cittadini e le Imprese che vi risiedono e che vi lavorano, ho già contattato gli Uffici Legali e Tecnici e posso assicurare che ricorreremo innanzi al Consiglio di Stato avverso le decisioni del Tar ed affinché quei lavori stradali si realizzino”.

Strada Foiano di Val Fortore-90bis’, la Regione dà ragione alla Provincia

Strada Foiano di Val Fortore-90bis’, la Regione dà ragione alla Provincia

Politica

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare dell’affidamento, curato dalla Provincia di Benevento, dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di una nuova strada nel Fortore di innesto sulla Statale 90 bis.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha espresso la più viva soddisfazione per la pronuncia del Tar Campania a favore dell’Ente, difeso dagli avvocati Felice Laudadio, professionista esterno, e Giuseppe Marsicano del Settore Avvocatura.

La Provincia di Benevento ha ottenuto un finanziamento dal Comitato Interministeriale della programmazione Economica di oltre 30,6 milioni di Euro per costruire una arteria che nasce dal territorio di Foiano di Val Fortore per congiungersi alla Statale 90 bis (1° tronco) nel tratto tra la Strada Provinciale n. 169 in contrada Ganto / Calcarella e la Strada Provinciale n. 88.

Di conseguenza, la Provincia aveva avviato la prevista procedura ad evidenza pubblica per affidare la progettazione esecutiva e i conseguenti lavori ad una Impresa specializzata anche per non incorrere nel pericolo della revoca dei fondi concessi, ma una Impresa ha tuttavia deciso di adire il Tar per bloccare l’affidamento successivamente disposto dal Settore Tecnico dell’Ente.

Il Presidente Lombardi, a tale proposito, ha sottolineato la motivazione addotta dal Giudice amministrativo per dare ragione alla Provincia. Il Tar, infatti, si legge in sentenza, ha ritenuto «che nei contrapposti interessi vada data prevalenza a quello pubblico, di cui la stazione appaltante è portatrice, indirizzato a procedere con celerità alla realizzazione dell’opera pubblica, avuto riguardo al rilievo essenziale del Fortore per le comunità delle aree interne». E non c’è alcun dubbio, ha commentato Lombardi, che in particolare per l’area montana del nord est campano, che prende il nome dal fiume che l’attraversa, il Fortore, sia necessaria, a ragione delle sue condizioni socio-economiche, la massima mobilitazione da parte di tutte le Istituzioni per la celere realizzazione di programmi di infrastrutturazione materiale ed immateriale.