Crisi energetica, l’ordinanza di Mastella: necessario procedere alla riduzione della temperatura massima

Crisi energetica, l’ordinanza di Mastella: necessario procedere alla riduzione della temperatura massima

AttualitàBenevento Città

Una migliore gestione degli impianti termini per la climatizzazione invernale: questa la linea guida contenuta nell’ordinanza sindacale emessa dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e tesa a contrastare la crisi energetica acuita dalle conseguenze del conflitto in Ucraina.

“Il conflitto in Ucraina in atto – si legge testuale nel provvedimento – ha ulteriormente accentuato la crisi energetica, determinando una riduzione degli approvvigionamenti e, conseguentemente, un aumento delle tariffe di energia elettrica e gas che sta creando grandi difficoltà ai Comuni e ai bilanci delle famiglie e delle imprese. Gli sviluppi del mercato energetico, condizionati dal suddetto conflitto, impongono ai Comuni:
· di programmare interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli immobili comunali, da realizzarsi nel lungo termine;
· di attivare urgenti misure finalizzate alla immediata riduzione dei consumi energetici, mediante un uso più razionale dell’energia”.

Pertanto, il sindaco ha “invitato” i cittadini e gli enti pubblici a gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti e l’illuminazione, su tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito non siano superati i valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti e spreco di consumi.

Questo il testo integrale dell’ordinanza:

Premesso che:
– il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, all’art. 3, “Valori massimi della temperatura ambiente”, stabilisce:

“1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.”; e, al successivo art. 5, “Facolta’ delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici “, dispone:

“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono
ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1”.

Considerato che:
– il conflitto in Ucraina in atto ha ulteriormente accentuato la crisi energetica, determinando una riduzione degli approvvigionamenti e, conseguentemente, un aumento delle tariffe di energia elettrica e gas che sta creando grandi difficoltà ai Comuni e ai bilanci delle famiglie e delle imprese;
– gli sviluppi del mercato energetico, condizionati dal suddetto conflitto, impongono ai Comuni:
· di programmare interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli immobili
comunali, da realizzarsi nel lungo termine;
· di attivare urgenti misure finalizzate alla immediata riduzione dei consumi energetici,
mediante un uso più razionale dell’energia;

Ritenuto che:
– appare necessario procedere alla riduzione della temperatura massima prevista dalla legge, anche in considerazione dell’avvicinarsi della stagione primaverile;

ORDINA
a) di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, in tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: dal 15 novembre al 31 marzo, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:
· 19°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella seguente categoria:
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
· 18°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive.
· 17°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella
seguente categoria:
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Le disposizioni saranno applicate tenendo presente la tolleranza di cui all’art.4 del DPR 26 agosto
1993, n. 412 (+2°C).

Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria:
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi
quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
b) di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, in tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: 10 ore giornaliere, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori:
· 8h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993,
N. 412 nella seguente categoria:
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
· 7h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 412/93 nelle
seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria:
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
c) lo spegnimento giornaliero per una durata di ore 2 dell’illuminazione pubblica dei monumenti presenti sul territorio;
 d) lo spegnimento anticipato di 1h dell’illuminazione pubblica laddove la misura sia compatibile con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla UNI EN 13201-2:2016, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza;

INVITA
i Cittadini, nelle more della definizione della strategia comunale di sostenibilità energetica
territoriale, ad un’azione consapevole nella gestione degli impianti termici, nonché ad un uso razionale delle fonti elettriche in modo da perseguire il maggior risparmio energetico possibile, tenuto conto delle attuali congiunture nazionali ed internazionali del settore energetico, sottolineando che le disposizioni del presente provvedimento saranno suscettibili di future variazioni in base all’evolversi degli eventi che ne hanno determinato l’emanazione;

DISPONE
– di demandare ai Dirigenti Comunali, ognuno per le proprie competenze, di disporre alle aziende assegnatarie del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici comunali e degli impianti di illuminazione pubblica l’esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;
– di demandare al Comando di Polizia Locale del Comune di Benevento ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste;
– di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e di darne massima diffusione attraverso gli organi di informazione;
– di trasmettere il presente provvedimento a:
· Al Prefetto di Benevento;
· Al Presidente della Regione Campania;
· Al Presidente della Provincia di Benevento;
· Al Direttore dell’ASL di Benevento;
· Al Dirigente U.S.P.;
· Ai Dirigenti Scolastici;
· Al Soprintendente per le province di Benevento e Caserta;
· Agli Organi di Polizia Statale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza);
· Al Comando di Polizia Locale;
· All’ANCI, al fine di veicolarlo presso i Sindaci dei Comuni Italiani, in un’ottica di sensibilizzazione
sulla tematica oggetto della presente.

A V V E R T E
– che l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dalla Legge;
– che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.