Benevento, l’ex Letizia raggiunge Foggia al Pescara in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Benevento, l’ex Letizia raggiunge Foggia al Pescara in prestito con obbligo di riscatto condizionato

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E’ durata appena quattro mesi la seconda avventura di Gaetano Letizia alla Feralpisalò, dopo la rescissione di contratto con il Benevento di fine agosto.

Quest’oggi, infatti, è diventato ufficiale il trasferimento dell’ex Capitano della Strega al Pescara, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.

Il Direttore Sportivo del Delfino, attualmente terzo in classifica nel girone B di Serie C con 3 punti in meno della capolista Virtus Entella, è Pasquale Foggia, che dunque riaccoglie Letizia dopo averlo avuto in giallorosso.

Ecco, di seguito, la nota ufficiale della società biancoazzurra in merito:

La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare l’arrivo in Casa Pescara dell’esperto terzino classe 1990 Gaetano Letizia. Nella mattina di oggi presso gli uffici del presidente Daniele Sebastiani Il calciatore proveniente dalla società Feralpisalò e con trascorsi importanti in serie A dove registra 90 presenze e serie B con 250 presenze, ha sottoscritto un contratto che lo lega alla PESCARA Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B“.

Foto: Pescara Calcio

Benevento, l’ex Letizia: “Ringrazio il Presidente Vigorito, avevo bisogno di una squadra che mi desse affetto”

Benevento, l’ex Letizia: “Ringrazio il Presidente Vigorito, avevo bisogno di una squadra che mi desse affetto”

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L’ex Capitano del Benevento, tornato alla Feralpisalò e in Serie C dopo la rescissione di contratto con la Strega, ha preso parte alla consueta conferenza stampa di presentazione.

Ecco, quindi, le parole di Gaetano Letizia in merito al ritorno in verdeblù e non solo:

SUL NUMERO 33: “Ho voluto questo numero per una rinascita, il 3 mi è sempre piaciuto ma non era disponibile. Voglio che sia un numero di rinascita per quello che è successo quest’anno, avevo bisogno di una società che mi desse affetto come aveva fatto tutto l’anno“.

SUL RITORNO A SALO’: “Volevo ringraziare il Presidente Pasini e il Direttore Ferretti per avermi riportato qui, in questo club, dove l’anno scorso sono stato molto molto bene. Voglio ringraziare anche Vigorito, con lui avevo un ottimo rapporto e purtroppo è finita così. Qui mi hanno apprezzato come ragazzo e come giocatore, come prima avevano fatto Carpi e Benevento“.

SULLA TRATTATIVA CON LA SALERNITANA: “Il chiacchiericcio c’è sempre stato, ma non c’è stato mai nulla di concreto“.

SUL CASO CALCIOSCOMESSE: “L’avvocato mi ha detto di stare tranquillo e pensare solo al campo. E’ una questione penale ma a breve si chiuderà anche questa, sono pulito. Ho tratto una lezione: devi stare attento alle cose che succedono in giro. Fortunatamente ne sono fuori, non mi apparteneva“.

SULLA FERALPISALO’ E SULLA SERIE C: “Ho guardato tutte le partite e ho visto una buona squadra, nonostante una retrocessione è una squadra frizzante ed entusiasta. Bisogna azzerare tutto e ripartire. Ho ritrovato i ragazzi dell’anno scorso entusiasti, erano contenti del mio ritorno come lo sono a oggi io. Non gioco in C da 11 anni, è un campionato difficile e non devi sbagliare atteggiamento e attenzione fino alla fine. Padova e Vicenza sono partite bene, soprattutto il Padova, ma il campionato è molto lungo e si vedrà alla fine. Voglio fare un in bocca a lupo a Luca Giudici, ha avuto un infortunio grave e lo aspettiamo a braccia aperte“.

SULLA SUA TITOLARITA’: “Penso che nessuno in una squadra abbia il posto garantito, ognuno deve sudare la maglia e andare a mille all’ora nell’allenamento“.

Foto: Screen Feralpisalò TV

Benevento, anche l’ex Letizia resta in Serie C: ufficiale il ritorno alla Feralpisalò

Benevento, anche l’ex Letizia resta in Serie C: ufficiale il ritorno alla Feralpisalò

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La notizia, nell’aria già da qualche giorno e confermata dallo stesso ex Capitano del Benevento con una storia Instagram pubblicata l’altro ieri che faceva intendere un suo imminente trasferimento raffigurando un pallone e un viaggio in autostrada, è ora ufficiale.

Gaetano Letizia infatti, rimasto svincolato dopo la rescissione con la Strega ad agosto e prosciolto dal caso calcioscommesse il 10 settembre, è tornato alla Feralpisalò, squadra in cui ha trascorso in prestito proprio dalla società giallorossa la scorsa stagione in Serie B, culminata con la retrocessione dei verdeblù. Un contratto biennale quello firmato nella giornata di ieri (e oggi diventato ufficiale) dal classe ’90 con i Leoni del Garda.

Ecco, di seguito, il comunicato del club lombardo in merito al ritorno del terzino partenopeo:

Feralpisalò comunica di aver acquisito, fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Letizia.

Il difensore, già protagonista con la maglia verdeblù nella stagione scorsa (con la quale ha collezionato 23 presenze e 5 assist), vestirà la maglia numero 33.

La conferenza stampa di presentazione di Letizia è programmata domani, alle ore 13, nella sala stampa dello stadio Turina.

A Gaetano, un caloroso bentornato a Salò“.

Foto: Profilo Facebook Feralpisalò

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

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Quest’oggi la Corte Federale d’Appello ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse, che vede coinvolti Pastina (attualmente sotto contratto con il Benevento) e gli ex Letizia, Brignola e Forte.

Il 10 settembre scorso la Corte Federale d’Appello (QUI i dettagli) aveva confermato il proscioglimento del Tribunale Federale Nazionale per Letizia e Brignola, riducendo la squalifica del difensore di Battipaglia a 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (più l’ammenda di 10mila euro) e dell’attaccante romano a 9 mesi di cui 4 commutabili in prescrizioni alternativa (più 5mila euro).

Ecco, di seguito, uno stralcio delle motivazioni dal documento pubblicato sul sito della FIGC:

“Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Corte che a carico degli incolpati sussistano senz’altro indizi (e non meri sospetti o illazioni, come affermato dalla Difesa del sig. Brignola) di colpevolezza ma che detti indizi non presentino un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di loro responsabilità personale. In linea generale, come si è anticipato, dagli atti emerge in primo luogo in capo a entrambi gli incolpati un grado di ludopatia gravissimo (e sanitariamente certificato), che li ha incontestatamente portati a spendere in decine di migliaia di giocate d’azzardo somme considerevoli anche per un calciatore professionista (il Letizia) o a dedicare in modo pervasivo tutto il tempo libero a quell’attività (il Brignola).

Risulta anche ammesso l’utilizzo da parte di entrambi di conti o account aperti sui siti di scommesse più disparati dal non tesserato Covino, conti alimentati almeno in parte da bonifici provenienti dal Letizia (quelli di importo più elevato) e dal Brignola (quelli di importo minore). È parimenti documentalmente accertato – e del resto ammesso in sede di indagini penali dal Covino – che su quei conti sono state
effettuate scommesse calcistiche vietate, ma è parimenti acclarato che i conti del Covino risultavano utilizzati anche da altri giocatori oltre agli incolpati.

Deponendo avanti all’A.G. il predetto – riferendo sulle scommesse calcistiche risultanti agli atti – ha dichiarato di aver effettuato anch’egli tale tipologia di giocate, ed ha proposto quale criterio distintivo quello dell’importo, auto-assegnandosi le scommesse di importo bagatellare (10 o 15 euro) e attribuendo ai calciatori indistintamente le scommesse di importo più elevato. Successivamente il Covino ha in parte modificato tale impostazione, ammettendo di aver effettuato egli stesso scommesse calcistiche di importo rilevante, ma valendosi dei bonus accumulatisi sui suoi conti per effetto delle frenetiche giocate dei calciatori. Indipendentemente da consimili parziali contraddizioni, resta che i pur rilevanti indizi a carico del Letizia e del Brignola sin qui desumibili dal materiale probatorio non raggiungono un adeguato grado di univocità. Manca infatti in generale la possibilità, come già ben argomentato dal Tribunale, di collegare le scommesse calcistiche o almeno parte di esse alla responsabilità degli incolpati, non essendo possibile conoscere con adeguata precisione – almeno sulla base degli atti sin qui acquisiti all’indagine penale – su quali partite italiane o estere si sono concentrate le scommesse, le date in cui le stesse risultano effettuate e se i mezzi di comunicazione utilizzati (ad es. telefoni cellulari) siano ricollegabili agli incolpati, se non altro dal punto di vista della localizzazione. Inoltre, al di là di rilievi suggestivi ma non concludenti, non esistono elementi in realtà idonei a collegare in modo soddisfacente – per date e importi – i bonifici o ricariche dei conti Covino disposti dagli incolpati e le scommesse vietate.

Per contro, a discarico del Letizia milita il fatto che – come dimostrato dalla Difesa dell’incolpato – il predetto ha parallelamente (e parossisticamente) utilizzato anche altri account aperti in suo favore da familiari esclusivamente per giocate d’azzardo e di abilità, cosicché non si intravede il motivo che lo avrebbe portato a concentrare le scommesse calcistiche sui conti aperti dal Covino. Per quanto riguarda il Brignola (il quale peraltro non risulta indagato in sede penale) a suo discarico milita il fatto che il Covino –
in una successiva dichiarazione resa in contesto di indagini difensive – lo ha espressamente dichiarato alieno dalle scommesse calcistiche.

In realtà, un elemento di forza che dovrebbe concretizzare l’impostazione della Procura nei confronti del Brignola sta nelle risultanze di una chat tra il calciatore e il Covino (riprodotta dai rapporti della Guardia di finanza e riportata per esteso nella decisione impugnata) nel cui contesto il calciatore, rispondendo al Covino, invita il collettore alla prudenza, lo prega di non parlare di scommesse calcistiche, trattandosi di materia preclusa ai calciatori, e gli chiede la disponibilità all’apertura di un ennesimo conto giochi. Peraltro i rapporti della Guardia di finanza non riportano la frase del Covino cui il Brignola ha reagito, di talché, sulla base delle trascrizioni disponibili, allo stato può solo affermarsi che il Brignola era ben consapevole del divieto, non essendoci elementi letterali per ritenere invece che il calciatore volesse intimare al Covino di non parlare delle sue scommesse calcistiche. In ogni caso, la Difesa del Brignola nega – e la Procura non riesce a dimostrare – che quell’ennesimo conto giochi in ipotesi finalizzato esclusivamente alle scommesse calcistiche dell’incolpato sia poi mai stato aperto dal Covino.

Per quanto riguarda il Letizia, un elemento di forza che dovrebbe supportare l’impostazione della Procura sta in una dichiarazione de relato resa all’Organo inquirente dal sig. Pastina al quale fu riferito da parenti e amici che durante la gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il Letizia aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, il predetto, invece di seguire la partita, era stato impegnato a usare il telefonino giocando su qualche piattaforma e imprecando sull’esito delle giocate che stava facendo. Secondo la Procura è evidente che il Letizia fosse impegnato in scommesse istantanee (live) sulla partita, pianamente effettuabili – nonostante il contrario avviso del Tribunale – su tutte le piattaforme accreditate per scommesse calcistiche e non soltanto nei c.d. “quick games” tipo Aviator Black Mamba e consimili costantemente praticati dal calciatore. In realtà, in difetto di ulteriori elementi probatori che valgano a collegare anche solo presuntivamente la data in cui si è svolto l’episodio a uno specifico flusso di scommesse calcistiche su uno dei tanti conti nella disponibilità del Letizia (o al limite su un conto del Pastina usurpato dal Letizia stesso), può solo affermarsi – allo stato degli atti – che l’incolpato nell’occasione invece di seguire l’andamento del gioco e di supportare la squadra di cui era capitano, ha preferito dedicarsi alla sua passione compulsiva, tenendo un comportamento deprecabile ma non censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 24 CGS.

Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni espresse dal Tribunale a supporto della decisione impugnata meritano condivisione e conferma, con conseguente rigetto del reclamo della Procura federale.

Reclamo n. 24 del sig. Francesco Forte.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Forte è stato incolpato dalla Procura per aver effettuato, nelle date del 12 e 14 maggio 2022, sette scommesse per un importo complessivo di circa euro 2000, aventi ad oggetto il risultato di gare calcistiche dei campionati di serie A e B. Risulta inequivocabilmente dai tabulati acquisiti dalla Guardia di finanza – ed è stato ammesso dall’incolpato sia con dichiarazione spontanea in sede penale sia nell’audizione avanti alla Procura federale – che le scommesse in questione sono state effettuate su un conto Eurobet da lui aperto, mediante il suo personale telefono cellulare e che la relativa provvista è stata tratta dalla carta di credito intestata al giocatore. In fatto, l’interessato ha sostenuto, a discolpa, che le scommesse in questione sarebbero state effettuate a sua insaputa dal fratello minorenne Gianmarco, al quale egli avrebbe fornito le credenziali per l’accesso al suo account Eurobet e alla sua carta di credito con l’intesa che il minorenne li avrebbe utilizzati solo per giocate su incontri tennistici. Come ben evidenziato dal Tribunale, tale ricostruzione dei fatti – che troverebbe assai labile supporto solo in una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione dal predetto minore – appare non credibile e dunque non idonea ad infirmare le univoche risultanze documentali. Nonostante le generiche deduzioni dell’incolpato non si comprende, in particolare, come il minorenne possa aver avuto per due giorni la completa disponibilità del cellulare del fratello e per quale motivo abbia deciso di effettuare le scommesse “vietate” utilizzando proprio questo strumento in luogo del suo telefono personale. Deve quindi affermarsi che – a giudizio di questa Corte- le scommesse in questione sono state effettuate personalmente dal deferito, il quale dunque è responsabile – come sostenuto dalla Procura federale all’atto del deferimento – della violazione del tassativo divieto disposto dell’art. 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è appena il caso di ribadire che, come ben posto in luce dal Tribunale, il radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all’art. 24, comma 1, CGS è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l’ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. D’altra parte, sostenere che la violazione del divieto di scommesse sia censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricava utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati) equivale a rendere inutiliter data la disposizione, poiché nei casi richiamati verrebbe in rilievo la ben più grave fattispecie dell’illecito sportivo. Al riguardo è stato considerato che l’interesse tutelato dalla norma è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite. E’ pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Giudice unico, 15 maggio 2012, Lodo Barletta calcio). Acclarata la responsabilità del deferito e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi sostanziali con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo, a giudizio di questa Corte, devono condividersi le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata. In primo luogo, deve valorizzarsi, quale attenuante specifica, il fatto che l’interessato, dopo aver effettuato le scommesse incriminate, ha immediatamente (e cioè ben prima dell’avvio dell’indagine penale) chiuso l’account Eurobet, e quindi, in buona sostanza, si è “adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio” rientrando dunque nella previsione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), CGS. Al Forte vanno altresì riconosciute le attenuanti generiche o atipiche ex art. 13, comma 2, CGS alla stregua dei parametri (intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum) che secondo la giurisprudenza di questa Corte ne subordinano la concessione. Trattasi in particolare di soggetto non dedito a scommesse e men che mai recidivo, nonché del tutto estraneo a quelle condotte esasperatamente ludopatiche e così poco consone ad un contesto sportivo professionistico che le indagini penali e quelle della Procura federale hanno portato alla luce; soprattutto il Forte non risulta coinvolto in quella rete di rapporti vorticosi ed equivoci con elementi terzi (i collettori) ai fini quantomeno del gioco d’azzardo che caratterizza gli altri soggetti coinvolti nella presente vicenda contenziosa. Tanto chiarito in ordine alla quantificazione della squalifica, questa Corte non condivide le considerazioni che hanno portato il Tribunale ad escludere radicalmente la commutabilità di parte della stessa in prescrizioni alternative, come richiesta dal reclamante. In proposito, l’art. 128 CGS così dispone: “In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative.” Come è noto, in tema di prescrizioni alternative la giurisprudenza di questa Corte segue una impostazione restrittiva, ritenendo che la norma di cui all’art. 28, per la sua stessa costruzione letterale, prevede che i requisiti di “ammissione di responsabilità” e di “collaborazione” debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa. Ciò è stato di recente ribadito da questa Corte federale d’appello con la decisione 0015/CFA-2022-2023 secondo cui, la ‘collaborazione’ dell’incolpato può essere riconosciuta
solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità. (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 91/2022-2023). Nello specifico caso all’esame devono però valorizzarsi in senso estensivo ulteriori e diversi elementi, tra i quali viene in rilievo – in primo luogo – la posizione della Procura la quale non soltanto si è sempre espressa favorevolmente rispetto a diverse richieste di patteggiamento formulate dall’interessato e che comprendevano costantemente il ricorso a prescrizioni alternative, ma ha anche in giudizio mantenuto tale impostazione, domandando al Tribunale la conversione in prescrizioni alternative di metà della squalifica da irrogare al calciatore. Ancorché ovviamente non vincolante per l’organo giudicante, la posizione della Procura denota naturalmente il pacifico riscontro da parte dell’Organo inquirente circa la sussistenza nel caso peculiare all’esame dei presupposti per procedere alla commutazione di parte della sanzione. In secondo luogo, e soprattutto, è da ricordare che il Forte – in una fase anteriore rispetto al giudizio di primo grado – ha formulato due proposte di patteggiamento ex art. 126, comma 1, CGS, aventi carattere espressamente incondizionato e cioè non contenenti alcuna riserva né implicita né esplicita rispetto alla affermazione della sua responsabilità disciplinare. Tali proposte, benché reputate congrue dalla Procura federale e dalla Procura nazionale dello Sport, non sono poi andate a buon fine per rilievi del Presidente federale ai sensi dell’art. 126, comma 4, ma comunque possono essere assimilate – nel contesto di una valutazione complessiva della condotta dell’interessato – ad una sostanziale ammissione di responsabilità che, unita all’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini sia penali che federali, consente l’applicazione dell’art. 128 CGS. Al sig. Francesco Forte va pertanto irrogata – in parziale accoglimento del reclamo – la sanzione di mesi nove di squalifica, di cui quattro commutabili in prescrizioni alternative, con necessaria rimodulazione dell’ammenda in euro 5.000. In particolare si dispone che il sig. Francesco Forte partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 8 (otto), nel periodo complessivo di 4 (quattro) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Francesco Forte, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.

Reclamo n. 25 del sig. Christian Diego Pastina.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Pastina è stato incolpato dalla Procura federale per aver effettuato direttamente in violazione dell’art. 24 CGS scommesse su eventi calcistici risultanti dai conti gioco Vincitù ed Hill Side PLC a lui intestati nonché per aver effettuato, sempre in violazione dell’art. 24 CGS, scommesse su eventi calcistici tramite l’interposta persona del Sig. Covino Pasquale Pio (soggetto non tesserato). Nel corso delle indagini, il Pastina ha avanzato una richiesta di patteggiamento alla quale la Procura – dopo aver inizialmente assunto un atteggiamento favorevole – si è però opposta nel prosieguo. Con il primo motivo di impugnazione il reclamante lamenta appunto il carattere preconcetto e immotivato del vero e proprio revirement posto in essere dall’Organo inquirente, il quale gli avrebbe così precluso di accedere ai consistenti benefici previsti dall’art. 126 CGS. Con il secondo motivo il reclamante domanda – in sintesi – di poter conseguire in via “ripristinatoria” quelle riduzioni di pena a cui legittimamente aveva richiesto di accedere secondo una ratio ispirata alla massima garanzia dei diritti di difesa dell’incolpato. I mezzi, che possono essere trattati congiuntamente, non hanno fondamento. In limine, corre l’obbligo di stigmatizzare d’ufficio il comportamento contraddittorio della Difesa del reclamante la quale, proprio mentre invoca i principi di leale collaborazione tra le parti del procedimento disciplinare nonché l’obbligo in capo alla Procura di rispettare la buona fede e l’affidamento ingenerato nell’incolpato, utilizza poi in riferimento agli atti processuali della Procura stessa – come avviene in particolare nella memoria depositata il 6/9/2024 – espressioni e terminologie improprie e quasi sconvenienti. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell’istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione, peraltro, richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 124/2023-2024). Al di là, peraltro, di quanto previsto dall’art. 89 c.p.c., occorre ribadire – per quanto specificamente concerne l’ordinamento sportivo – che, poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002) – le espressioni offensive contenute negli atti di un processo sportivo collidono frontalmente con quanto previsto dall’art. 4 CGS, secondo cui “I soggetti di cui all’art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato – e del suo difensore – che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024). Tanto sottolineato, e vendendo al merito del motivo, l’art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini di richiedere, “con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”. Fermo restando che nel caso in esame la Procura ha respinto espressamente la proposta, è stato comunque notato che il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. (cfr. CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). In sostanza, la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta – all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale. Ciò statuito, ne deriva altresì l’infondatezza della richiesta del ricorrente di poter recuperare in via ripristinatoria i benefici del non concesso patteggiamento: una simile regressione procedimentale non trova infatti fondamento nel sistema della giustizia sportiva il quale prevede comunque (anche con l’art. 127 relativo al patteggiamento post deferimento) che l’accordo con la Procura federale deve intervenire anteriormente alla prima udienza avanti al Tribunale, onde salvaguardare la finalità essenzialmente deflattiva dell’istituto e la sua attitudine a definire immediatamente il procedimento disciplinare (cfr. CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024). Con il terzo motivo il reclamante censura il capo della decisione impugnata che lo ha ritenuto responsabile di aver effettuato scommesse calcistiche per interposta persona, e cioè avvalendosi di account aperti dal sig. Covino. La deduzione coglie nel segno per le ragioni processuali già espresse da questa Corte in riferimento alla posizione dei calciatori Brignola e Letizia (reclamo n. 23 della Procura) alle quali si fa rinvio. A tali considerazioni deve aggiungersi sul piano sostanziale, da un lato che le rimesse (o bonifici) verso il Covino sono, nel caso del Pastina, assai meno rilevanti di quanto riscontrabile per gli altri due calciatori; il che costituisce circostanza indicativa di un minore o comunque attenuato coinvolgimento del Pastina in quella deprecabile trama di rapporti incrociati; dall’altro che il Covino in vari momenti della sua deposizione avanti all’A.G. ha progressivamente ridimensionato il ruolo del Pastina il quale – a dire del teste – avrebbe utilizzato l’account Sisal messo a sua disposizione dal Covino stesso esclusivamente per partecipare a giochi virtuali d’azzardo, non proibiti. Con il quarto e centrale motivo il reclamante nega di aver mai aperto un conto personale sul sito maltese di scommesse Hill Side e, di conseguenza, si dichiara non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto in due giornate comprese nel periodo di riferimento. Secondo il reclamante il conto è stato aperto utilizzando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali, facilmente conoscibili nell’ambiente, e utilizzato a sua completa insaputa e senza alcun suo diretto coinvolgimento, come comproverebbe altresì la mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua. Il mezzo non risulta fondato. La intestazione a carico del Pastina del conto di gioco in questione n. 15553 come pure la effettuazione di scommesse calcistiche sul conto stesso è incontestata e risulta comunque inequivocamente dai rapporti SOGEI depositati dalla Procura in allegato al deferimento e dagli ulteriori elementi probatori sul flusso di giocate riconducibili a quel conto acquisiti in sede giudiziaria. Ciò premesso, come efficacemente illustrato dalla Procura federale nella sua memoria di costituzione, l’apertura stabile e verificata (cioè non sperimentale o transitoria) del conto Hill Side postula – a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa del reclamante – non soltanto la comunicazione delle generalità e dei dati fiscali dell’intestatario ma altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità. Trattasi con evidenza di adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento, con la conseguenza che l’apertura del conto deve ritenersi confermata e consolidata ad opera dell’intestatario medesimo o, quanto meno, con la sua connivenza e collaborazione a beneficio sostanziale di altro soggetto. Tale seconda evenienza deve escludersi nel caso all’esame, in quanto il calciatore avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto. D’altra parte il Pastina stesso, pur insistendo nella tesi della contraffazione, ha non comprensibilmente omesso di denunciare il fatto all’A.G., nonostante il diverso consiglio formulatogli dalla Procura nel contesto dell’audizione, risolvendosi a tale denuncia contro ignoti – secondo quanto affermato dalla Difesa del reclamante nel corso della discussione orale – solo da ultimo, nel mese di agosto. In altri termini, secondo la Corte, la tesi difensiva della falsificazione è sino ad oggi rimasta del tutto genericamente declamata e non supportata a discolpa da elementi probatori o comportamenti dell’interessato aventi il minimo grado di efficacia o concludenza. Analogamente non decisivo appare il rilievo – allegato dalla Difesa del reclamante – in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell’incolpato verso il conto Hill Side. La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente. Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni svolte in precedenza circa lo standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo, il mezzo in questione va integralmente respinto, in quanto il sig. Pastina deve considerarsi l’autore delle scommesse calcistiche effettuate sul conto di gioco Hill Side a lui intestato. Con il quinto motivo il reclamante deduce in sintesi: a) che le 4 scommesse calcistiche effettuate nel luglio 2022 tramite il suo account Vincitù potrebbero essere state effettuate da altri soggetti (in primis il Letizia) che avevano comprovata disponibilità delle relative credenziali; b) che in corrispondenza delle date in cui sono state effettuate le scommesse suddette non risultano sue ricariche o versamenti su quel conto, il che impedirebbe di attribuirgli le scommesse stesse; c) che in ogni caso in quei giorni egli si trovava in ritiro precampionato con la squadra a Norcia, mentre due delle suddette scommesse risultano effettuate in altre città (ad es. L’Aquila). Tali deduzioni, che denotano peraltro un evidente tasso di perplessità, non possono trovare accoglimento. Come eccepito dalla Procura, infatti, lo stesso Pastina, in sede di audizione del 9 maggio 2024 avanti alla Procura federale, ha ammesso testualmente di aver fatto di persona le quattro scommesse sul conto gioco Vincitù effettuate nei giorni 21, 24 e 26 luglio 2022 (“le ho fatte io personalmente”): di talchè non si comprende – a meno di voler indulgere in improduttivi giochi di parole – come la Difesa del deferito possa oggi tentare di depotenziare la sua responsabilità minimizzando la portata autoaccusatoria delle sue spontanee dichiarazioni o chiamando genericamente in causa altri giocatori. Di conseguenza, dalle risultanze documentali acquisite in sede penale circa l’intestazione dell’account Vincitù in capo al Pastina – circa i versamenti o ricariche dallo stesso comunque in precedenza effettuati e circa la avvenuta giocata su quell’account delle quattro scommesse su eventi calcistici nonché dalla portata piana e inequivoca del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal Pastina alla Procura federale dopo la chiusura delle indagini – risulta un quadro probatorio che consente senza dubbio di affermare che l’incolpato ha effettuato personalmente le quattro scommesse calcistiche di cui si discute. Acclarata la responsabilità del deferito per quanto riguarda le scommesse calcistiche sui suoi conti e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo devono condividersi in linea generale le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata (rispetto al minimo edittale), tenuto conto dell’attenuante relativa al suo conclamato e certificato stato di ludopatia. Tale sanzione va però in buona parte – come richiede il reclamante – commutata in prescrizioni alternative, sussistendo i relativi presupposti come sopra delineati in riferimento al reclamo Forte. Il Pastina ha infatti ammesso (almeno parzialmente) la sua responsabilità ed ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo con la Procura, proponendo il patteggiamento e fornendo elementi probatori che l’Organo inquirente ha comunque valorizzato nell’inchiesta a carico di altri calciatori (in particolare Letizia). A ciò deve aggiungersi da un lato il sostanziale proscioglimento del calciatore per quanto riguarda le scommesse indirette cioè tramite il Covino; dall’altro la considerazione del negativo influsso obiettivamente ingenerato nel Pastina (all’epoca giovanissimo esordiente in serie B) dal deprecabile esempio fornitogli dai compagni di squadra più autorevoli e anziani e in particolare dal capitano Letizia. Pertanto al sig. Christian Diego Pastina va irrogata la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative, con rimodulazione dell’ammenda ad euro 10.000. In particolare si dispone che il sig. Christian Diego Pastina:

    • partecipi a un piano terapeutico della durata minima di mesi 12 (dodici) finalizzato alla cura della ludopatia;
    • partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 24 (ventiquattro), nel periodo complessivo di 12 (dodici) mesi,
      presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie.
      La partecipazione al piano terapeutico dovrà essere documentata all’ufficio legale della federazione e alla Procura federale, con relazione bimestrale, dal terapeuta che seguirà il calciatore per tutto il percorso. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Christian Diego Pastina, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.”.
    FOTO – Benevento, l’ex Letizia dopo l’assoluzione: “Per alcuni resterò sempre un traditore perché fa comodo così, ma…”

    FOTO – Benevento, l’ex Letizia dopo l’assoluzione: “Per alcuni resterò sempre un traditore perché fa comodo così, ma…”

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    L’ex difensore del Benevento, che ha rescisso il contratto con la Strega prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato, è stato assolto anche dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso scommesse, che lo vedeva coinvolto insieme agli ex compagni Pastina, Forte e Brignola.

    Questo, di seguito, il messaggio che Gaetano Letizia ha diffuso tramite una Instagram Story, parlando dell’addio ai colori giallorossi e non solo:

    In questi lunghi mesi non ho mai parlato. Ne leggevo di cose, ma ho sempre deciso di rimanere in silenzio. Perché le migliori risposte non ci vengono date dalle persone, ma dal tempo. Il tempo é galantuomo restituisce tutto a tutti. Il trascorrere del tempo ristabilisce la verità. E bisogna saper attendere per arrivare, alla fine, alla verità e alla giustizia. Ed é per questo che parlo solo oggi. Volevo che fossero i fatti a parlare per me.

    Leggere com’è stato facile per alcuni di voi condannarmi, quando c’erano ancora delle indagini in corso. Leggere com’è stato facile per alcuni di voi credere ai titoloni scelti da alcuni giornalisti per creare scalpore, e verso i quali da oggi procederò per vie legali. Leggere la facilità con la quale mi avete voltato le spalle, mi ha fatto male.

    Sono sempre stato legato, dal primo giorno in cui sono arrivato, a questi colori e a questa città. Ho dato il cuore in questi anni, e non credevo che sarebbe finita così. So che per alcuni di voi resterò colui che ha tradito la propria società. Che nonostante sia stato assolto, a voi farà comodo pensare il contrario. Perché volete un capro espiatorio, perché purtroppo c’è qualcuno che non capisce che nel calcio, come nella vita, si vince e si perde. No, siete bravi a salire solo sul carro dei vincitori, quando invece é nei momenti peggiori che bisogna restare uniti.

    Ma nonostante ciò, io continuerò ad essere legato a questa piazza. Perché so che Benevento non é solo questa, ma anzi che c’è molto di più. E ringrazio tutti coloro che mi hanno dato tanto in questi anni, vi ringrazio dell’affetto dimostrato. Ho bei ricordi di voi, e sono grato dei messaggi ricevuti anche in privato.

    Sappiate che io sarò sempre un vostro tifoso, e che sarete sempre nel mio cuore💛❤️”.

    Foto: Screen Profilo Instagram Gaetano Letizia

    Caso scommesse, la Corte Federale d’Appello riduce le squalifiche di Forte e Pastina

    Caso scommesse, la Corte Federale d’Appello riduce le squalifiche di Forte e Pastina

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    Oggi si è tenuta a Roma l’udienza di secondo grado dinanzi alla Corte Federale d’Appello in merito al caso scommesse, che ha visto coinvolto quattro tra tesserati ed ex Benevento: si trattava, come noto, di Pastina (ancora sotto contratto con la Strega, è in scadenza 2026), Letizia (che ha risolto il legame con la società di Santa Colomba a fine agosto) e gli ex Forte e Brignola.

    Il 29 luglio scorso il Tribunale Federale Nazionale (QUI il dettaglio) aveva deciso di prosciogliere Letizia e Brignola, di condannare a due anni di squalifica e al pagamento di 15mila euro di ammenda Pastina e di squalificare Forte per 9 mesi infliggendogli 6mila euro di ammenda. La decisione dello scorso fine luglio aveva quasi del tutto ribaltato le richieste della Procura, che aveva chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

    Oggi la Corte Federale d’Appello in Sezioni Unite, composta dai Sigg.ri Mario Luigi Torsello – Presidente,
    Salvatore Casula – Componente Luca De Gennaro – Componente, Vincenzo Barbieri – Componente e Antonino Anastasi – Componente (Relatore), ha respinto i ricorsi della Procura Federale contro il proscioglimento di Letizia e Brignola e ha accolto in parte i ricorsi di Forte e Pastina.

    In particolare, allo Squalo la squalifica è stata ridotta a 9 mesi di cui 4 commutabili in prescrizioni alternativa, condannandolo anche al pagamento di 5mila euro d’ammenda. Il difensore di Battipaglia, invece, ha visto ridursi la squalifica a 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (da intendersi servizi socialmente utili), oltre al pagamento di 10mila euro. Ecco, di seguito, un estratto del dispositivo:

    • accoglie in parte il reclamo n. 0024/CFA/2024-2025 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Forte la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove), di cui 4 (quattro) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
    • accoglie in parte il reclamo n. 0025/CFA/2024-2025 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

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    Letizia: “Ho pianto molte volte per il Benevento, avrei voluto restare”

    Letizia: “Ho pianto molte volte per il Benevento, avrei voluto restare”

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    “Ho rescisso con il Benevento e sono libero. Aspetto da casa che qualcuno mi chiami. So che è difficile perché è cambiato tutto, puntano sui giovani e, per noi, esperti, è necessario attendere l’occasione giusta per rimetterci in gioco.

    Per il momento non ci sono grosse novità, ma non nego che ho fatto una chiacchierata con la Salernitana. Petrachi è stato comunque molto gentile e lo ringrazio. Dico solo grazie al Benevento e alla gente. Soprattutto al presidente Vigorito. Sono stato onorato per quella piazza, purtroppo alla fine le cose non sono andare come speravamo.

    Anche quando sei innocente però alcune persone augurano il male. Ho chiesto al presidente che volevo rimanere per vincere insieme ma ho capito la situazione, era diventato tutto difficile e mi ha chiesto il favore di andare via. Ho fatto questa scelta proprio per lui.

    È finita per la gente che mormorava, sono andato via a malincuore. Ho pianto molte volte, ci tenevo molto a quella piazza e ho ancora una ferita aperta”.

    Così l’ex capitano del Benevento, Gaetano Letizia, nel corso della trasmissione ‘TuttoSalernitana’ in onda su SeiTv.

    L’addio di Letizia: “Grazie di tutto”

    L’addio di Letizia: “Grazie di tutto”

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    Di certo, ci si attendeva un addio diverso. Per anni beniamino della piazza giallorossa, l’uscita di scena di Gaetano Letizia non è proprio la migliore possibile.

    Tante le presenze nel Benevento, di cui è arrivato anche ad essere capitano. Un percorso di gioie e dolori, quello del ragazzo di Scampia nel Sannio. Tre retrocessioni (due dalla A alla B e una dalla B alla C) ma anche una promozione da record, di cui fu tra i protagonisti principali.

    Così come lo fu dello straordinario girone di andata in Serie A ai tempi di Inzaghi, quando di lui si cominciò, addirittura, a parlare in ottica Nazionale. Poi l’infortunio a fare da spartiacque, sia della stagione della Strega che della sua carriera.

    Da quel girone di andata non si è quasi mai più rivisto quel giocatore ammirato sino a quel momento. Anzi, i problemi di campo sono diventati poca cosa, rispetto a quelli “extra calcio”. Inutile ricordare ciò che le cronache hanno raccontato negli ultimi mesi, che hanno determinato una rottura totale e irreversibile con il mondo giallorosso.

    Stamattina l’ufficialità dell’addio, con la risoluzione del contratto (QUI). “Grazie di tutto”, con due cuoricini giallorossi: il breve messaggio social di Letizia per Benevento e il Benevento, dopo aver sancito il suo addio.

    Foto: Getty

    Benevento, ufficiale la risoluzione del contratto con Letizia

    Benevento, ufficiale la risoluzione del contratto con Letizia

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    La notizia, nell’aria già da qualche giorno, è ora diventata ufficiale: è stata appena comunicata, infatti, la risoluzione del contratto che legava Gaetano Letizia al Benevento.

    Il terzino partenopeo, dopo la stagione in prestito alla Feralpisalò in Serie B e il caso scommesse (che lo ha visto al momento assolto, in attesa dei vari gradi di giudizio), era finito fuori dal progetto della Strega e, evidentemente, non c’erano margini per alcun reintegro.

    Ecco, di seguito, la nota della società giallorossa:

    Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo consensuale del contratto con il calciatore Gaetano Letizia.
    Il Club sannita ringrazia Gaetano e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali”
    .

    Caso scommesse, presentate le motivazioni del TFN sulla squalifica di Pastina e sul proscioglimento di Letizia

    Caso scommesse, presentate le motivazioni del TFN sulla squalifica di Pastina e sul proscioglimento di Letizia

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    Quest’oggi il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse che ha visto coinvolti due tesserati del Benevento e due ex giocatori della Strega.

    Il 29 luglio scorso il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (QUI i dettagli) ha prosciolto Letizia e Brignola, squalificando invece Pastina (per 2 anni, con l’aggiunta di 15mila euro d’ammenda) e Forte (per 9 mesi, più 6mila euro).

    Di seguito, dunque, uno stralcio delle motivazioni presentate dal TNF in merito alla squalifica di Pastina e al proscioglimento di Letizia, i due attuali tesserati della Strega (QUI l’intera documentazione). Ora, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale, cosa già comunicata sui social da parte del difensore di Battipaglia.

    Con riferimento alla posizione del Sig. PASTINA, assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dal PASTINA anche in sede di audizione personale innanzi alla Procura della FIGC. La difesa del PASTINA contesta, da un lato, l’avvenuta apertura – e l’esistenza – del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare,
    tuttavia, convincente. Con riferimento alle scommesse effettuate e risultanti sul conto Hill Side, di cui dà ampia contezza la Guardia di Finanza, non appaiono apprezzabili le considerazioni effettuate dal PASTINA che, invero, si è limitato a sostenere di non aver aperto alcun conto presso la cennata piattaforma, ma ha anche aggiunto di non voler sporgere denuncia per la grave violazione che sarebbe avvenuta – qualora il conto fosse stato aperto a sua insaputa ed a suo nome – da soggetti a lui sconosciuti, anche per le gravi conseguenze che tale circostanza può potenzialmente comportare. A tal proposito, poi, come già osservato con riferimento alla posizione del LETIZIA, il deferito in questione si limita ad insinuare un dubbio sui comportamenti di quest’ultimo nel senso che lamenta l’impossessamento di fatto del suo account e la disponibilità di tutte le credenziali necessarie per aprire anche uno o più conti a suo nome, senza tuttavia addebitargli alcun comportamento specifico. Né il Pastina, oltre che lamentare l’intrusione di terzi sui propri conti e la conseguente non imputabilità ad alcuno (ad eccezione delle quattro scommesse dal medesimo ammesse) degli intrusi, ha affermato e neppure dedotto circa la sua estraneità alla effettuazione di scommesse sul calcio. In merito, poi, alla sostenuta inesistenza del conto “Hill Side”, asserzione che la difesa ritiene possa trovare fondamento nelle considerazioni formulate nell’ultima memoria difensiva, questo Tribunale osserva che, invero, la risposta formulata dalla Procura della Repubblica a seguito della richiesta dei tabulati di dettaglio dei conti, si limita a dare contezza dell’invio del solo conto Vincitù ma non esclude l’esistenza dell’altro conto che, come ha fatto correttamente osservare il rappresentante della Procura Federale, è gestito da società avente sede fuori dal territorio italiano. Nel contesto delle circostanze sopra esposte, il Pastina, in particolare, ha negato di aver effettuato le 141 scommesse su partite di calcio risultanti sul suo conto gioco di cui in particolare quelle nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, insinuando che le stesse potessero essere state fatte dal Letizia presente in Tribuna durante la partita del 12 dicembre notato (da parenti e amici non indicati nominativamente) “smanettare”, imprecando, sul proprio telefonino. Al riguardo, già si è detto, esaminando la posizione del LETIZIA, che il suo comportamento (giocare imprecando) comporta l’effettuazione di giochi e scommesse “quick games”, consentendo di conoscere immediatamente l’esito della scommessa (laddove per i risultati delle partite di calcio occorre evidentemente attenderne l’esito temporalmente differito). Inoltre, i tempi delle scommesse in esame risultano assolutamente compatibili con le attività sportive del Pastina, risultando compatibili anche gli orari del pranzo e della cena e la mezz’ora successiva all’arrivo allo stadio; laddove assai significativamente l’ultima delle scommesse è delle 14,01; un’ora prima dell’inizio della gara. Circostanza, quest’ultima, inconfutabile e prova certa che quelle scommesse non sono state effettuate dal Letizia (che FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO smanettava e imprecava in tribuna, durante la partita; cioè, dopo le ore 15:00). Venuta così meno l’insinuazione (per vero significativa) in danno del Letizia e in assenza di altra diversa tesi difensiva (che non sia quella generica, come tale insignificante, del “tutti giocavano su tutto”) specifica rispetto a tali scommesse, conclusione da indizi precisi, plurimi e concordanti è che queste scommesse vanno addebitate al Pastina. Ne deriva la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti, non rilevando, in questa sede, fra l’altro, la mancata volontà della Procura Federale di procedere all’accordo ex art.126 CGS FIGC in ragione anche di quanto sostenuto da autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, con il solo limite ostativo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale” (Corte Federale app., sez. I, 28 giugno 2024, n.134). Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di condividere le richieste della Procura Federale, riconoscendo al deferito l’attenuante conseguente al suo conclamato stato patologico da ludopatia con sanzione finale che si ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda
    “.

    Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento in oggetto, ritiene il Collegio di poter affermare che riguardo alla posizione dei Sigg.ri Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA non possa essere raggiunta “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” in quanto non risultano ricorrere quegli “ indizi gravi, precisi e concordanti ” richiesti dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2021) per raggiungere lo “standard” probatorio minimo, proprio del processo sportivo. Passando, quindi, a scrutinare, la posizione del Sig. Gaetano LETIZIA, soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno con nota del 17.05.2024 e dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio reso il 20.02.2024 al P.M. della Procura della Repubblica di Benevento laddove ha dichiarato di aver perso oltre 1.400.000 euro in vari giochi d’azzardo, dall’esame di quanto in atti il Collegio ritiene di non poter raggiungere alcuna ragionevole certezza che possa portare ad affermare sia pure seguendo gli “standard” probatori minimi di cui si è detto, che il deferito abbia scommesso anche su gare di calcio direttamente o per interposta persona. Premesso che con annotazione del 29.01.2024 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, rispondendo a precisa richiesta formulata dalla Procura Federale, testualmente riferisce: “In relazione a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si rappresenta che, allo stato, non vi è evidenza di scommesse effettuate direttamente dal LETIZIA Gaetano, il cui nominativo è stato erroneamente riportato …”, dichiarazione di non poco momento, gli addebiti mossi dalla Procura Federale al LETIZIA dovrebbero trovare fondamento nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Christian Diego PASTINA in sede di audizione innanzi all’Ufficio inquirente in data 9.05.2024, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, e in quelle rilasciate dal Sig. Pasquale Pio Covino innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. In merito il Collegio rileva che né il PASTINA né, tantomeno, il COVINO dichiarano esplicitamente che il LETIZIA ha effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo, i cosiddetti “quick games”, usufruendo di numerosi conti gioco intestati a persone di comodo sia al fine di aggirare la normativa sui limiti di plafond, ricaricando carte di debito di diversi soggetti compiacenti, sia i controlli dei suoi familiari. Peraltro il PASTINA, che avrebbe avuto tutto l’interesse ad accusare esplicitamente qualcun altro per le numerose scommesse calcistiche rinvenute sui conti gioco a lui intestati (in tal senso si veda l’annotazione del 22.11.2023 nonché l’annotazione del 12.01.2024 entrambe del NSPV della GdF), nelle dichiarazioni del 9.05.2024 rilasciate alla Procura Federale, mai accusa esplicitamente il LETIZIA ma si limita a insinuare un dubbio sui suoi comportamenti, dapprima dichiarando che in virtù di un rapporto molto stretto fra i due questi aveva tutte le credenziali e i documenti per poter aprire un conto gioco a nome del primo e poi, in merito alla contestazione di aver scommesso su 141 gare di calcio, affermando che le stesse non potevano essere state da lui effettuate perché le date delle giocate, risalenti al 10 e 11 dicembre 2022, combaciavano con la sua convocazione per la disputa della gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il LETIZIA aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, aggiungendo che in tale occasione “… mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato a usare il telefonino … il giorno dopo ho saputo che Letizia durante la gara giocava non so quale piattaforma e su cosa giocava … imprecava sul gioco che stava facendo”. Aggiunge poi il dichiarante “Non sono in grado di dire se Letizia, … e altri, scommettevano sul calcio”. Comunque, in disparte la compatibilità degli orari delle 141 scommesse con la disputa della gara di calcio, di cui si dirà in seguito, quanto dichiarato dal PASTINA non fa che confermare che il LETIZIA era affetto dal vizio del gioco evidenziando, peraltro, quanto da quest’ultimo sempre sostenuto e cioè che era solito cimentarsi in giochi d’azzardo ad esito istantaneo e non in scommesse su gare calcistiche posto che “imprecava sul gioco che stava facendo” e quindi aveva la percezione immediata dell’esito della scommessa, evidentemente negativo, e quindi incompatibile con le scommesse calcistiche che non consentono un riscontro immediato dell’esito. Né a diversa conclusione può giungersi dall’esame delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Pasquale Pio COVINO innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. Questi, dopo aver ricostruito temporalmente i suoi contatti dapprima con il LETIZIA, poi anche con il PASTINA e il BRIGNOLA, ai quali, fra l’altro, prestava la carta Postepay e quella Revolut per poter ricaricare i conti gioco, o anche apriva conti gioco con le proprie credenziali al fine di consentire una maggiore mole di scommesse, riferisce di aver completamente perso il controllo dei propri conti gioco e dei vari account che erano stati ceduti anche ad altri soggetti, che non indica. Dopo aver spiegato che rimetteva le somme relative alle vincite ai vari scommettitori tramite bonifici bancari disposti di volta in volta a favore del beneficiario indicato dal vincitore, in proposito alle numerosissime scommesse su gare di calcio rilevate dalla Guardia di Finanza sui suoi conti, dichiara che quelle di importo minimo erano certamente state fatte da lui stesso mentre quelle di importo più cospicuo non erano a lui addebitabili testualmente riferendo “Io non so direttamente se loro hanno giocato con le mie credenziali sul calcio, dovete controllare l’importo delle giocate, quelle grosse non le ho fatte io”. In tale contesto il COVINO afferma anche “… ho visto che le giocate riguardavano giochi virtuali d’azzardo”, certamente cosa diversa dalle scommesse su gare di calcio che costituiscono eventi reali e non virtuali, e, infine, a precisa domanda, risponde “io non ho certezze di chi fra di loro tre faceva le singole giocate; peraltro accedevano anche contemporaneamente al medesimo account”. Orbene, anche a voler dare pieno credito alle dichiarazioni del COVINO, non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento che possa consentire di affermare che le scommesso sugli eventi calcistici che compaiono sui conti gioco intestati allo stesso, di importo cospicuo, siano state fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due su tre. Si consideri, ancora, a proposito della posizione del LETIZIA, ma il ragionamento è valido anche per il BRIGNOLA, che la Procura Federale, pur avendo la possibilità di individuare e di indicare le partite di calcio sulle quali risultano aver scommesso il Sig. Francesco FORTE e il Sig. Christian Diego PASTINA, non avendo la possibilità di fare altrettanto per il LETIZIA e il BRIGNOLA, la cui posizione appare certamente più debole sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità disciplinare, ha optato per contestare a tutti e quattro lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali il singolo avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate. Ciò perché nei confronti del LETIZIA e del BRIGNOLA non è dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale hanno scommesso. Infine, in questo contesto, occorre considerare che la difesa del LETIZIA ha prodotto, unitamente alla memoria depositata prima dell’udienza dell’11.07.2024, le varie movimentazioni sui conti gioco dallo stesso utilizzati per il gioco d’azzardo, intestati a lui medesimo e ai Sigg.ri Davide Dell’Annunziata, Stefano Ferrara, Alessio Letizia e Cosimo Barbato. Analizzando le giocate che compaiono sui singoli tabulati, i cui dati non risultano essere stati contestati dalla Procura Federale, si può riscontrare che tutta l’attività ludopatica del LETIZIA era esercitata sul “quick game” denominato “Aviator” e su qualche altro gioco istantaneo quale “Spaceman”, o “Black Mamba”, o altro. Conclusivamente, su oltre 22.000 puntate o scommesse, non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica con la conseguenza che risulta per nulla credibile l’ipotesi che egli abbia scommesso sul calcio solo e esclusivamente sui conti gioco intestati al COVINO che, sotto il profilo della “schermatura” riguardo alla violazione dell’art. 24 del CGS offriva pari garanzia, se non inferiore, a quella degli altri soggetti, alcuni dei quali familiari. Il Sig. Gaetano LETIZIA va dunque prosciolto dagli addebiti contestatigli. Ad analoga conclusione si deve giungere per il Sig. Enrico BRIGNOLA“.

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