
Sfiducia al Sindaco di Airola: precisazioni sulla richiesta di intervento prefettizio
PoliticaRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Comunale Giuseppe Maltese, Capo Gruppo Consiliare “Dovere Civico”.
“Eccellenza, il sottoscritto Consigliere Comunale Giuseppe MALTESE, Capo Gruppo Consiliare “Dovere Civico”, ha appreso dai social, tra i vari ringraziamenti del Presidente del Consiglio Comunale, il Suo riscontro alla richiesta di cui all’oggetto, dei 4 Capi Gruppo, trasmessaLe con PEC giuseppe.maltese@postecert.it e, con riferimento a quanto appreso, ritiene doveroso, per correttezza e rispetto delle relazioni istituzionali, formulare alcune precisazioni.
La questione sottoposta all’attenzione della Prefettura “non riguardava la richiesta di anticipare il Consiglio comunale del 12 ottobre, né la volontà di modificare o disattendere i termini previsti dall’art. 52 TUEL”. Il quesito posto dai Capi Gruppo Consiliari del Comune di Airola era un altro: “se, nel rispetto del termine minimo previsto dall’art. 52 TUEL, la mozione di sfiducia potesse essere trattata nella seduta del 5 ottobre, già convocata, alla luce del coordinamento tra la disciplina speciale dell’art. 52 TUEL e le disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale di Airola in materia di trattazione delle mozioni”.
Non per una esigenza dei 4 Capi Gruppo ma per venire incontro all’esigenza del Sindaco di ratificare una Delibera di Giunta in scadenza. Questo era il concreto punto di diritto sul quale era stato richiesto l’intervento dell’Autorità prefettizia. Si prende atto che la Prefettura ha ritenuto rispettato, con la convocazione del 12 ottobre, il termine previsto dall’art. 52 TUEL, mai contestato dai richiedenti. “Tale precisazione, tuttavia, non appare rispondere al diverso quesito sottoposto”, né chiarisce per quale ragione la seduta del 5 ottobre non avrebbe potuto essere utilizzata per la trattazione della mozione, una volta rispettato la finestra temporale di cui all’Art. 52 TUEL. Inoltre, nella misura in cui si è categorici a differenziare le mozioni di cui all’Art. 24 RCC dalla mozione di sfiducia, bisognerebbe chiedersi con quale procedura si potrà procedere nei lavori della mozione di sfiducia il 12.10.2026, atteso che nessun articolo del Regolamento del Consiglio Comunale di Airola menziona espressamente la mozione di sfiducia di cui all’Art. 52 TUEL ed all’Art. 20 Statuto del Comune di Airola (ripete l’Art. 52 TUEL).
Si ritiene quindi doveroso rilevare, sotto il profilo della correttezza istituzionale, che la richiesta era stata formulata dai consiglieri comunali e che sarebbe stato pertanto auspicabile che il relativo riscontro fosse indirizzato direttamente agli stessi richiedenti, anziché all’Amministrazione comunale che, senza condividerlo con i richiedenti, ne ha pubblicato i contenuti con una propria lettura estesa, presentandolo come una generale conferma della correttezza dell’operato del Presidente del Consiglio. Non si contesta, dunque, quanto effettivamente affermato dalla Prefettura in ordine al rispetto del termine dell’art. 52 TUEL, nonostante tale affermazione non abbia risolto la questione concretamente sottoposta alla Sua attenzione. Se ne prende atto con il dovuto rispetto istituzionale, rimanendo a Sua disposizione anche per un eventuale incontro chiarificatore, se dovesse ritenerlo necessario ovvero opportuno e, nel salutarla cordialmente il sottoscritto Le augura un buon lavoro.”