Benevento, Pastina: “Non pensavo potesse finire così, ma sono grato a società e tifosi”

Benevento, Pastina: “Non pensavo potesse finire così, ma sono grato a società e tifosi”

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L’ormai ex difensore del Benevento, che oggi ha ufficialmente raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con la società giallorossa (QUI), dopo aver postato una story (QUI) ha scritto un lungo messaggio in merito all’addio alla Strega con riferimento ai suoi 7 anni in giallorosso con un post su Instagram.

Non avrei mai pensato che la mia storia con il Benevento potesse finire in questo modo. Una storia durata 7 anni, nei quali ho sempre onorato la maglia…senza mai tradirla, ma cercando di renderla orgogliosa di me ogni qualvolta scendevo in campo! Purtroppo questo non è bastato… Ma nonostante ciò, ci tengo ad esprimere la mia gratitudine verso la società e tutti i tifosi.

Ora auguro a me stesso, che questa fine possa essere solo l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita..portando avanti la mia dedizione, la passione e la sincerità, che da sempre mi contraddistingue. Grazie di tutto. ❤️🤘“.

Questo il messaggio social di Christian Pastina, che però non potrà tornare in campo fino al 30 luglio 2025 a causa della squalifica a seguito del caso scommesse.

Benevento, l’ex Pastina su Instagram: “Grazie di tutto” (FOTO)

Benevento, l’ex Pastina su Instagram: “Grazie di tutto” (FOTO)

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Dopo l’ufficialità della risoluzione del contratto con il Benevento (QUI), a distanza di 7 anni dal suo arrivo nel Sannio e innumerevoli traguardi personali e di squadra raggiunti, Christian Pastina non è più un calciatore giallorosso.

Il difensore di Battipaglia, che potrà tornare in campo dopo aver scontato la squalifica per il caso calcioscommesse solo dal 30 luglio 2025 in poi, ha voluto ringraziare la Strega con una story sul suo profilo Instagram.

Grazie di tutto ❤️”, ha scritto il classe 2001, aggiungendo come località “Benevento“. Ecco, di seguito, la foto del suo saluto alla città, al club, alla squadra e ai suoi tifosi.

Benevento, risoluzione consensuale del contratto per Pastina

Benevento, risoluzione consensuale del contratto per Pastina

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Novità in casa Benevento: la società giallorossa ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con Pastina. Il difensore classe 2001, condannato per il caso scommesse che ha visto protagonisti quattro tra tesserati ed ex calciatori della Strega, si separa dal club sannita dopo 7 anni: 58 le presenze in prima squadra, condite da 3 gol e 1 assist tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia.

Il centrale di Battipaglia, infatti, era arrivato nelle giovanili del Benevento dall’Avellino nell’estate 2017, dopo aver cominciato la sua carriera calcistica nella Paganese. Da lì l’inizio della trafila all’interno del settore giovanile giallorosso, con il passaggio all’Under 19 nel 2018 e l’arrivo in prima squadra. L’11 maggio 2019, allora 18enne, viene convocato per la prima volta in Serie B. Mister Inzaghi ne accelera l’inserimento in prima squadra e, il 17 luglio 2020, arriva la prima presenza in cadetteria. Sabato 9 gennaio 2021, poi, bagna l’esordio in Serie A subentrando a Foulon nella seconda frazione della sfida contro l’Atalanta (4-1 il finale al Vigorito in favore dei bergamaschi) con un assist al bacio per il gol della bandiera di Sau.

Con il ritorno in Serie B della Strega Pastina guadagna sempre più minutaggio e sigla il suo primo gol tra i pro contro il Sudtirol (1-1 il finale al Druso, il 9 ottobre 2022). La scorsa stagione per lui, in Serie C, 29 presenze condite da 2 gol. Poi il caso scommesse, di cui tutti conosciamo gli sviluppi e l’epilogo: squalifica di 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (da intendersi servizi socialmente utili), oltre al pagamento di 10mila euro. Ora, infine, la risoluzione consensuale con la società sannita.

Questo, di seguito, il comunicato del club di via Santa Colomba a riguardo:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo consensuale per la risoluzione del contratto con il calciatore Christian Pastina. Il Club sannita ringrazia Christian e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali“. 

Foto: S.S. Juve Stabia

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

Caso scommesse, le motivazioni della Corte Federale d’Appello

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Quest’oggi la Corte Federale d’Appello ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse, che vede coinvolti Pastina (attualmente sotto contratto con il Benevento) e gli ex Letizia, Brignola e Forte.

Il 10 settembre scorso la Corte Federale d’Appello (QUI i dettagli) aveva confermato il proscioglimento del Tribunale Federale Nazionale per Letizia e Brignola, riducendo la squalifica del difensore di Battipaglia a 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (più l’ammenda di 10mila euro) e dell’attaccante romano a 9 mesi di cui 4 commutabili in prescrizioni alternativa (più 5mila euro).

Ecco, di seguito, uno stralcio delle motivazioni dal documento pubblicato sul sito della FIGC:

“Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Corte che a carico degli incolpati sussistano senz’altro indizi (e non meri sospetti o illazioni, come affermato dalla Difesa del sig. Brignola) di colpevolezza ma che detti indizi non presentino un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di loro responsabilità personale. In linea generale, come si è anticipato, dagli atti emerge in primo luogo in capo a entrambi gli incolpati un grado di ludopatia gravissimo (e sanitariamente certificato), che li ha incontestatamente portati a spendere in decine di migliaia di giocate d’azzardo somme considerevoli anche per un calciatore professionista (il Letizia) o a dedicare in modo pervasivo tutto il tempo libero a quell’attività (il Brignola).

Risulta anche ammesso l’utilizzo da parte di entrambi di conti o account aperti sui siti di scommesse più disparati dal non tesserato Covino, conti alimentati almeno in parte da bonifici provenienti dal Letizia (quelli di importo più elevato) e dal Brignola (quelli di importo minore). È parimenti documentalmente accertato – e del resto ammesso in sede di indagini penali dal Covino – che su quei conti sono state
effettuate scommesse calcistiche vietate, ma è parimenti acclarato che i conti del Covino risultavano utilizzati anche da altri giocatori oltre agli incolpati.

Deponendo avanti all’A.G. il predetto – riferendo sulle scommesse calcistiche risultanti agli atti – ha dichiarato di aver effettuato anch’egli tale tipologia di giocate, ed ha proposto quale criterio distintivo quello dell’importo, auto-assegnandosi le scommesse di importo bagatellare (10 o 15 euro) e attribuendo ai calciatori indistintamente le scommesse di importo più elevato. Successivamente il Covino ha in parte modificato tale impostazione, ammettendo di aver effettuato egli stesso scommesse calcistiche di importo rilevante, ma valendosi dei bonus accumulatisi sui suoi conti per effetto delle frenetiche giocate dei calciatori. Indipendentemente da consimili parziali contraddizioni, resta che i pur rilevanti indizi a carico del Letizia e del Brignola sin qui desumibili dal materiale probatorio non raggiungono un adeguato grado di univocità. Manca infatti in generale la possibilità, come già ben argomentato dal Tribunale, di collegare le scommesse calcistiche o almeno parte di esse alla responsabilità degli incolpati, non essendo possibile conoscere con adeguata precisione – almeno sulla base degli atti sin qui acquisiti all’indagine penale – su quali partite italiane o estere si sono concentrate le scommesse, le date in cui le stesse risultano effettuate e se i mezzi di comunicazione utilizzati (ad es. telefoni cellulari) siano ricollegabili agli incolpati, se non altro dal punto di vista della localizzazione. Inoltre, al di là di rilievi suggestivi ma non concludenti, non esistono elementi in realtà idonei a collegare in modo soddisfacente – per date e importi – i bonifici o ricariche dei conti Covino disposti dagli incolpati e le scommesse vietate.

Per contro, a discarico del Letizia milita il fatto che – come dimostrato dalla Difesa dell’incolpato – il predetto ha parallelamente (e parossisticamente) utilizzato anche altri account aperti in suo favore da familiari esclusivamente per giocate d’azzardo e di abilità, cosicché non si intravede il motivo che lo avrebbe portato a concentrare le scommesse calcistiche sui conti aperti dal Covino. Per quanto riguarda il Brignola (il quale peraltro non risulta indagato in sede penale) a suo discarico milita il fatto che il Covino –
in una successiva dichiarazione resa in contesto di indagini difensive – lo ha espressamente dichiarato alieno dalle scommesse calcistiche.

In realtà, un elemento di forza che dovrebbe concretizzare l’impostazione della Procura nei confronti del Brignola sta nelle risultanze di una chat tra il calciatore e il Covino (riprodotta dai rapporti della Guardia di finanza e riportata per esteso nella decisione impugnata) nel cui contesto il calciatore, rispondendo al Covino, invita il collettore alla prudenza, lo prega di non parlare di scommesse calcistiche, trattandosi di materia preclusa ai calciatori, e gli chiede la disponibilità all’apertura di un ennesimo conto giochi. Peraltro i rapporti della Guardia di finanza non riportano la frase del Covino cui il Brignola ha reagito, di talché, sulla base delle trascrizioni disponibili, allo stato può solo affermarsi che il Brignola era ben consapevole del divieto, non essendoci elementi letterali per ritenere invece che il calciatore volesse intimare al Covino di non parlare delle sue scommesse calcistiche. In ogni caso, la Difesa del Brignola nega – e la Procura non riesce a dimostrare – che quell’ennesimo conto giochi in ipotesi finalizzato esclusivamente alle scommesse calcistiche dell’incolpato sia poi mai stato aperto dal Covino.

Per quanto riguarda il Letizia, un elemento di forza che dovrebbe supportare l’impostazione della Procura sta in una dichiarazione de relato resa all’Organo inquirente dal sig. Pastina al quale fu riferito da parenti e amici che durante la gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il Letizia aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, il predetto, invece di seguire la partita, era stato impegnato a usare il telefonino giocando su qualche piattaforma e imprecando sull’esito delle giocate che stava facendo. Secondo la Procura è evidente che il Letizia fosse impegnato in scommesse istantanee (live) sulla partita, pianamente effettuabili – nonostante il contrario avviso del Tribunale – su tutte le piattaforme accreditate per scommesse calcistiche e non soltanto nei c.d. “quick games” tipo Aviator Black Mamba e consimili costantemente praticati dal calciatore. In realtà, in difetto di ulteriori elementi probatori che valgano a collegare anche solo presuntivamente la data in cui si è svolto l’episodio a uno specifico flusso di scommesse calcistiche su uno dei tanti conti nella disponibilità del Letizia (o al limite su un conto del Pastina usurpato dal Letizia stesso), può solo affermarsi – allo stato degli atti – che l’incolpato nell’occasione invece di seguire l’andamento del gioco e di supportare la squadra di cui era capitano, ha preferito dedicarsi alla sua passione compulsiva, tenendo un comportamento deprecabile ma non censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 24 CGS.

Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni espresse dal Tribunale a supporto della decisione impugnata meritano condivisione e conferma, con conseguente rigetto del reclamo della Procura federale.

Reclamo n. 24 del sig. Francesco Forte.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Forte è stato incolpato dalla Procura per aver effettuato, nelle date del 12 e 14 maggio 2022, sette scommesse per un importo complessivo di circa euro 2000, aventi ad oggetto il risultato di gare calcistiche dei campionati di serie A e B. Risulta inequivocabilmente dai tabulati acquisiti dalla Guardia di finanza – ed è stato ammesso dall’incolpato sia con dichiarazione spontanea in sede penale sia nell’audizione avanti alla Procura federale – che le scommesse in questione sono state effettuate su un conto Eurobet da lui aperto, mediante il suo personale telefono cellulare e che la relativa provvista è stata tratta dalla carta di credito intestata al giocatore. In fatto, l’interessato ha sostenuto, a discolpa, che le scommesse in questione sarebbero state effettuate a sua insaputa dal fratello minorenne Gianmarco, al quale egli avrebbe fornito le credenziali per l’accesso al suo account Eurobet e alla sua carta di credito con l’intesa che il minorenne li avrebbe utilizzati solo per giocate su incontri tennistici. Come ben evidenziato dal Tribunale, tale ricostruzione dei fatti – che troverebbe assai labile supporto solo in una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione dal predetto minore – appare non credibile e dunque non idonea ad infirmare le univoche risultanze documentali. Nonostante le generiche deduzioni dell’incolpato non si comprende, in particolare, come il minorenne possa aver avuto per due giorni la completa disponibilità del cellulare del fratello e per quale motivo abbia deciso di effettuare le scommesse “vietate” utilizzando proprio questo strumento in luogo del suo telefono personale. Deve quindi affermarsi che – a giudizio di questa Corte- le scommesse in questione sono state effettuate personalmente dal deferito, il quale dunque è responsabile – come sostenuto dalla Procura federale all’atto del deferimento – della violazione del tassativo divieto disposto dell’art. 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è appena il caso di ribadire che, come ben posto in luce dal Tribunale, il radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all’art. 24, comma 1, CGS è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l’ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. D’altra parte, sostenere che la violazione del divieto di scommesse sia censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricava utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati) equivale a rendere inutiliter data la disposizione, poiché nei casi richiamati verrebbe in rilievo la ben più grave fattispecie dell’illecito sportivo. Al riguardo è stato considerato che l’interesse tutelato dalla norma è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite. E’ pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Giudice unico, 15 maggio 2012, Lodo Barletta calcio). Acclarata la responsabilità del deferito e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi sostanziali con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo, a giudizio di questa Corte, devono condividersi le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata. In primo luogo, deve valorizzarsi, quale attenuante specifica, il fatto che l’interessato, dopo aver effettuato le scommesse incriminate, ha immediatamente (e cioè ben prima dell’avvio dell’indagine penale) chiuso l’account Eurobet, e quindi, in buona sostanza, si è “adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio” rientrando dunque nella previsione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), CGS. Al Forte vanno altresì riconosciute le attenuanti generiche o atipiche ex art. 13, comma 2, CGS alla stregua dei parametri (intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum) che secondo la giurisprudenza di questa Corte ne subordinano la concessione. Trattasi in particolare di soggetto non dedito a scommesse e men che mai recidivo, nonché del tutto estraneo a quelle condotte esasperatamente ludopatiche e così poco consone ad un contesto sportivo professionistico che le indagini penali e quelle della Procura federale hanno portato alla luce; soprattutto il Forte non risulta coinvolto in quella rete di rapporti vorticosi ed equivoci con elementi terzi (i collettori) ai fini quantomeno del gioco d’azzardo che caratterizza gli altri soggetti coinvolti nella presente vicenda contenziosa. Tanto chiarito in ordine alla quantificazione della squalifica, questa Corte non condivide le considerazioni che hanno portato il Tribunale ad escludere radicalmente la commutabilità di parte della stessa in prescrizioni alternative, come richiesta dal reclamante. In proposito, l’art. 128 CGS così dispone: “In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative.” Come è noto, in tema di prescrizioni alternative la giurisprudenza di questa Corte segue una impostazione restrittiva, ritenendo che la norma di cui all’art. 28, per la sua stessa costruzione letterale, prevede che i requisiti di “ammissione di responsabilità” e di “collaborazione” debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa. Ciò è stato di recente ribadito da questa Corte federale d’appello con la decisione 0015/CFA-2022-2023 secondo cui, la ‘collaborazione’ dell’incolpato può essere riconosciuta
solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità. (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 91/2022-2023). Nello specifico caso all’esame devono però valorizzarsi in senso estensivo ulteriori e diversi elementi, tra i quali viene in rilievo – in primo luogo – la posizione della Procura la quale non soltanto si è sempre espressa favorevolmente rispetto a diverse richieste di patteggiamento formulate dall’interessato e che comprendevano costantemente il ricorso a prescrizioni alternative, ma ha anche in giudizio mantenuto tale impostazione, domandando al Tribunale la conversione in prescrizioni alternative di metà della squalifica da irrogare al calciatore. Ancorché ovviamente non vincolante per l’organo giudicante, la posizione della Procura denota naturalmente il pacifico riscontro da parte dell’Organo inquirente circa la sussistenza nel caso peculiare all’esame dei presupposti per procedere alla commutazione di parte della sanzione. In secondo luogo, e soprattutto, è da ricordare che il Forte – in una fase anteriore rispetto al giudizio di primo grado – ha formulato due proposte di patteggiamento ex art. 126, comma 1, CGS, aventi carattere espressamente incondizionato e cioè non contenenti alcuna riserva né implicita né esplicita rispetto alla affermazione della sua responsabilità disciplinare. Tali proposte, benché reputate congrue dalla Procura federale e dalla Procura nazionale dello Sport, non sono poi andate a buon fine per rilievi del Presidente federale ai sensi dell’art. 126, comma 4, ma comunque possono essere assimilate – nel contesto di una valutazione complessiva della condotta dell’interessato – ad una sostanziale ammissione di responsabilità che, unita all’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini sia penali che federali, consente l’applicazione dell’art. 128 CGS. Al sig. Francesco Forte va pertanto irrogata – in parziale accoglimento del reclamo – la sanzione di mesi nove di squalifica, di cui quattro commutabili in prescrizioni alternative, con necessaria rimodulazione dell’ammenda in euro 5.000. In particolare si dispone che il sig. Francesco Forte partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 8 (otto), nel periodo complessivo di 4 (quattro) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Francesco Forte, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.

Reclamo n. 25 del sig. Christian Diego Pastina.
Ad avviso della Corte il reclamo è fondato solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione da irrogare. Il sig. Pastina è stato incolpato dalla Procura federale per aver effettuato direttamente in violazione dell’art. 24 CGS scommesse su eventi calcistici risultanti dai conti gioco Vincitù ed Hill Side PLC a lui intestati nonché per aver effettuato, sempre in violazione dell’art. 24 CGS, scommesse su eventi calcistici tramite l’interposta persona del Sig. Covino Pasquale Pio (soggetto non tesserato). Nel corso delle indagini, il Pastina ha avanzato una richiesta di patteggiamento alla quale la Procura – dopo aver inizialmente assunto un atteggiamento favorevole – si è però opposta nel prosieguo. Con il primo motivo di impugnazione il reclamante lamenta appunto il carattere preconcetto e immotivato del vero e proprio revirement posto in essere dall’Organo inquirente, il quale gli avrebbe così precluso di accedere ai consistenti benefici previsti dall’art. 126 CGS. Con il secondo motivo il reclamante domanda – in sintesi – di poter conseguire in via “ripristinatoria” quelle riduzioni di pena a cui legittimamente aveva richiesto di accedere secondo una ratio ispirata alla massima garanzia dei diritti di difesa dell’incolpato. I mezzi, che possono essere trattati congiuntamente, non hanno fondamento. In limine, corre l’obbligo di stigmatizzare d’ufficio il comportamento contraddittorio della Difesa del reclamante la quale, proprio mentre invoca i principi di leale collaborazione tra le parti del procedimento disciplinare nonché l’obbligo in capo alla Procura di rispettare la buona fede e l’affidamento ingenerato nell’incolpato, utilizza poi in riferimento agli atti processuali della Procura stessa – come avviene in particolare nella memoria depositata il 6/9/2024 – espressioni e terminologie improprie e quasi sconvenienti. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell’istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione, peraltro, richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (cfr. CFA, Sez. Unite, n. 124/2023-2024). Al di là, peraltro, di quanto previsto dall’art. 89 c.p.c., occorre ribadire – per quanto specificamente concerne l’ordinamento sportivo – che, poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002) – le espressioni offensive contenute negli atti di un processo sportivo collidono frontalmente con quanto previsto dall’art. 4 CGS, secondo cui “I soggetti di cui all’art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato – e del suo difensore – che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024). Tanto sottolineato, e vendendo al merito del motivo, l’art. 126 CGS consente ai soggetti ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini di richiedere, “con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura”. Fermo restando che nel caso in esame la Procura ha respinto espressamente la proposta, è stato comunque notato che il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. (cfr. CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). In sostanza, la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta – all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale. Ciò statuito, ne deriva altresì l’infondatezza della richiesta del ricorrente di poter recuperare in via ripristinatoria i benefici del non concesso patteggiamento: una simile regressione procedimentale non trova infatti fondamento nel sistema della giustizia sportiva il quale prevede comunque (anche con l’art. 127 relativo al patteggiamento post deferimento) che l’accordo con la Procura federale deve intervenire anteriormente alla prima udienza avanti al Tribunale, onde salvaguardare la finalità essenzialmente deflattiva dell’istituto e la sua attitudine a definire immediatamente il procedimento disciplinare (cfr. CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024). Con il terzo motivo il reclamante censura il capo della decisione impugnata che lo ha ritenuto responsabile di aver effettuato scommesse calcistiche per interposta persona, e cioè avvalendosi di account aperti dal sig. Covino. La deduzione coglie nel segno per le ragioni processuali già espresse da questa Corte in riferimento alla posizione dei calciatori Brignola e Letizia (reclamo n. 23 della Procura) alle quali si fa rinvio. A tali considerazioni deve aggiungersi sul piano sostanziale, da un lato che le rimesse (o bonifici) verso il Covino sono, nel caso del Pastina, assai meno rilevanti di quanto riscontrabile per gli altri due calciatori; il che costituisce circostanza indicativa di un minore o comunque attenuato coinvolgimento del Pastina in quella deprecabile trama di rapporti incrociati; dall’altro che il Covino in vari momenti della sua deposizione avanti all’A.G. ha progressivamente ridimensionato il ruolo del Pastina il quale – a dire del teste – avrebbe utilizzato l’account Sisal messo a sua disposizione dal Covino stesso esclusivamente per partecipare a giochi virtuali d’azzardo, non proibiti. Con il quarto e centrale motivo il reclamante nega di aver mai aperto un conto personale sul sito maltese di scommesse Hill Side e, di conseguenza, si dichiara non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto in due giornate comprese nel periodo di riferimento. Secondo il reclamante il conto è stato aperto utilizzando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali, facilmente conoscibili nell’ambiente, e utilizzato a sua completa insaputa e senza alcun suo diretto coinvolgimento, come comproverebbe altresì la mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua. Il mezzo non risulta fondato. La intestazione a carico del Pastina del conto di gioco in questione n. 15553 come pure la effettuazione di scommesse calcistiche sul conto stesso è incontestata e risulta comunque inequivocamente dai rapporti SOGEI depositati dalla Procura in allegato al deferimento e dagli ulteriori elementi probatori sul flusso di giocate riconducibili a quel conto acquisiti in sede giudiziaria. Ciò premesso, come efficacemente illustrato dalla Procura federale nella sua memoria di costituzione, l’apertura stabile e verificata (cioè non sperimentale o transitoria) del conto Hill Side postula – a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa del reclamante – non soltanto la comunicazione delle generalità e dei dati fiscali dell’intestatario ma altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità. Trattasi con evidenza di adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento, con la conseguenza che l’apertura del conto deve ritenersi confermata e consolidata ad opera dell’intestatario medesimo o, quanto meno, con la sua connivenza e collaborazione a beneficio sostanziale di altro soggetto. Tale seconda evenienza deve escludersi nel caso all’esame, in quanto il calciatore avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto. D’altra parte il Pastina stesso, pur insistendo nella tesi della contraffazione, ha non comprensibilmente omesso di denunciare il fatto all’A.G., nonostante il diverso consiglio formulatogli dalla Procura nel contesto dell’audizione, risolvendosi a tale denuncia contro ignoti – secondo quanto affermato dalla Difesa del reclamante nel corso della discussione orale – solo da ultimo, nel mese di agosto. In altri termini, secondo la Corte, la tesi difensiva della falsificazione è sino ad oggi rimasta del tutto genericamente declamata e non supportata a discolpa da elementi probatori o comportamenti dell’interessato aventi il minimo grado di efficacia o concludenza. Analogamente non decisivo appare il rilievo – allegato dalla Difesa del reclamante – in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell’incolpato verso il conto Hill Side. La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente. Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni svolte in precedenza circa lo standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo, il mezzo in questione va integralmente respinto, in quanto il sig. Pastina deve considerarsi l’autore delle scommesse calcistiche effettuate sul conto di gioco Hill Side a lui intestato. Con il quinto motivo il reclamante deduce in sintesi: a) che le 4 scommesse calcistiche effettuate nel luglio 2022 tramite il suo account Vincitù potrebbero essere state effettuate da altri soggetti (in primis il Letizia) che avevano comprovata disponibilità delle relative credenziali; b) che in corrispondenza delle date in cui sono state effettuate le scommesse suddette non risultano sue ricariche o versamenti su quel conto, il che impedirebbe di attribuirgli le scommesse stesse; c) che in ogni caso in quei giorni egli si trovava in ritiro precampionato con la squadra a Norcia, mentre due delle suddette scommesse risultano effettuate in altre città (ad es. L’Aquila). Tali deduzioni, che denotano peraltro un evidente tasso di perplessità, non possono trovare accoglimento. Come eccepito dalla Procura, infatti, lo stesso Pastina, in sede di audizione del 9 maggio 2024 avanti alla Procura federale, ha ammesso testualmente di aver fatto di persona le quattro scommesse sul conto gioco Vincitù effettuate nei giorni 21, 24 e 26 luglio 2022 (“le ho fatte io personalmente”): di talchè non si comprende – a meno di voler indulgere in improduttivi giochi di parole – come la Difesa del deferito possa oggi tentare di depotenziare la sua responsabilità minimizzando la portata autoaccusatoria delle sue spontanee dichiarazioni o chiamando genericamente in causa altri giocatori. Di conseguenza, dalle risultanze documentali acquisite in sede penale circa l’intestazione dell’account Vincitù in capo al Pastina – circa i versamenti o ricariche dallo stesso comunque in precedenza effettuati e circa la avvenuta giocata su quell’account delle quattro scommesse su eventi calcistici nonché dalla portata piana e inequivoca del contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal Pastina alla Procura federale dopo la chiusura delle indagini – risulta un quadro probatorio che consente senza dubbio di affermare che l’incolpato ha effettuato personalmente le quattro scommesse calcistiche di cui si discute. Acclarata la responsabilità del deferito per quanto riguarda le scommesse calcistiche sui suoi conti e respinti di conseguenza i motivi di reclamo con i quali si chiede il proscioglimento dello stesso, occorre procedere all’esame dei motivi con i quali il reclamante invoca la rimodulazione della sanzione in senso meno afflittivo. Al riguardo devono condividersi in linea generale le considerazioni in base alle quali il Tribunale è pervenuto a determinare l’entità della sanzione di squalifica irrogata (rispetto al minimo edittale), tenuto conto dell’attenuante relativa al suo conclamato e certificato stato di ludopatia. Tale sanzione va però in buona parte – come richiede il reclamante – commutata in prescrizioni alternative, sussistendo i relativi presupposti come sopra delineati in riferimento al reclamo Forte. Il Pastina ha infatti ammesso (almeno parzialmente) la sua responsabilità ed ha assunto un atteggiamento sostanzialmente collaborativo con la Procura, proponendo il patteggiamento e fornendo elementi probatori che l’Organo inquirente ha comunque valorizzato nell’inchiesta a carico di altri calciatori (in particolare Letizia). A ciò deve aggiungersi da un lato il sostanziale proscioglimento del calciatore per quanto riguarda le scommesse indirette cioè tramite il Covino; dall’altro la considerazione del negativo influsso obiettivamente ingenerato nel Pastina (all’epoca giovanissimo esordiente in serie B) dal deprecabile esempio fornitogli dai compagni di squadra più autorevoli e anziani e in particolare dal capitano Letizia. Pertanto al sig. Christian Diego Pastina va irrogata la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative, con rimodulazione dell’ammenda ad euro 10.000. In particolare si dispone che il sig. Christian Diego Pastina:

    • partecipi a un piano terapeutico della durata minima di mesi 12 (dodici) finalizzato alla cura della ludopatia;
    • partecipi a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 24 (ventiquattro), nel periodo complessivo di 12 (dodici) mesi,
      presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie.
      La partecipazione al piano terapeutico dovrà essere documentata all’ufficio legale della federazione e alla Procura federale, con relazione bimestrale, dal terapeuta che seguirà il calciatore per tutto il percorso. La partecipazione ai singoli incontri pubblici dovrà essere preventivamente comunicata, a cura dell’interessato e con congruo anticipo, all’ufficio legale della federazione nonché alla Procura federale. Sulla corretta attuazione dell’obbligo di partecipazione agli incontri pubblici vigilerà la Procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte del sig. Christian Diego Pastina, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.”.
    FOTO – Benevento, Pastina: “Non abbiamo ancora finito di lottare per la verità, sono una persona leale e corretta”

    FOTO – Benevento, Pastina: “Non abbiamo ancora finito di lottare per la verità, sono una persona leale e corretta”

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    Il difensore del Benevento, per cui la Corte Federale d’Appello ha commutato la squalifica in merito al caso calcioscommesse di due anni in un anno di stop più un altro anno di prestazioni alternative, ha annunciato un ulteriore ricorso per far emergere la totale verità.

    Ecco, quindi, il messaggio che Christian Pastina, che attualmente tornerebbe a giocare il 30 luglio 2025 (con il contratto con la Strega in scadenza il 30 giugno 2026), ha affidato alle sua Stories su Instagram, dopo che ieri sera aveva postato una foto con la maglia giallorossa scrivendo “Non è ancora finita“:

    Foto: S.S. Juve Stabia/Screen Profilo Instagram Christian Pastina

    Caso scommesse, la Corte Federale d’Appello riduce le squalifiche di Forte e Pastina

    Caso scommesse, la Corte Federale d’Appello riduce le squalifiche di Forte e Pastina

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    Oggi si è tenuta a Roma l’udienza di secondo grado dinanzi alla Corte Federale d’Appello in merito al caso scommesse, che ha visto coinvolto quattro tra tesserati ed ex Benevento: si trattava, come noto, di Pastina (ancora sotto contratto con la Strega, è in scadenza 2026), Letizia (che ha risolto il legame con la società di Santa Colomba a fine agosto) e gli ex Forte e Brignola.

    Il 29 luglio scorso il Tribunale Federale Nazionale (QUI il dettaglio) aveva deciso di prosciogliere Letizia e Brignola, di condannare a due anni di squalifica e al pagamento di 15mila euro di ammenda Pastina e di squalificare Forte per 9 mesi infliggendogli 6mila euro di ammenda. La decisione dello scorso fine luglio aveva quasi del tutto ribaltato le richieste della Procura, che aveva chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

    Oggi la Corte Federale d’Appello in Sezioni Unite, composta dai Sigg.ri Mario Luigi Torsello – Presidente,
    Salvatore Casula – Componente Luca De Gennaro – Componente, Vincenzo Barbieri – Componente e Antonino Anastasi – Componente (Relatore), ha respinto i ricorsi della Procura Federale contro il proscioglimento di Letizia e Brignola e ha accolto in parte i ricorsi di Forte e Pastina.

    In particolare, allo Squalo la squalifica è stata ridotta a 9 mesi di cui 4 commutabili in prescrizioni alternativa, condannandolo anche al pagamento di 5mila euro d’ammenda. Il difensore di Battipaglia, invece, ha visto ridursi la squalifica a 2 anni di cui 1 commutabile in prescrizione alternative (da intendersi servizi socialmente utili), oltre al pagamento di 10mila euro. Ecco, di seguito, un estratto del dispositivo:

    • accoglie in parte il reclamo n. 0024/CFA/2024-2025 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Forte la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove), di cui 4 (quattro) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
    • accoglie in parte il reclamo n. 0025/CFA/2024-2025 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

    Foto: Getty Images

    Caso scommesse, presentate le motivazioni del TFN sulla squalifica di Pastina e sul proscioglimento di Letizia

    Caso scommesse, presentate le motivazioni del TFN sulla squalifica di Pastina e sul proscioglimento di Letizia

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    Quest’oggi il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse che ha visto coinvolti due tesserati del Benevento e due ex giocatori della Strega.

    Il 29 luglio scorso il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (QUI i dettagli) ha prosciolto Letizia e Brignola, squalificando invece Pastina (per 2 anni, con l’aggiunta di 15mila euro d’ammenda) e Forte (per 9 mesi, più 6mila euro).

    Di seguito, dunque, uno stralcio delle motivazioni presentate dal TNF in merito alla squalifica di Pastina e al proscioglimento di Letizia, i due attuali tesserati della Strega (QUI l’intera documentazione). Ora, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale, cosa già comunicata sui social da parte del difensore di Battipaglia.

    Con riferimento alla posizione del Sig. PASTINA, assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dal PASTINA anche in sede di audizione personale innanzi alla Procura della FIGC. La difesa del PASTINA contesta, da un lato, l’avvenuta apertura – e l’esistenza – del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare,
    tuttavia, convincente. Con riferimento alle scommesse effettuate e risultanti sul conto Hill Side, di cui dà ampia contezza la Guardia di Finanza, non appaiono apprezzabili le considerazioni effettuate dal PASTINA che, invero, si è limitato a sostenere di non aver aperto alcun conto presso la cennata piattaforma, ma ha anche aggiunto di non voler sporgere denuncia per la grave violazione che sarebbe avvenuta – qualora il conto fosse stato aperto a sua insaputa ed a suo nome – da soggetti a lui sconosciuti, anche per le gravi conseguenze che tale circostanza può potenzialmente comportare. A tal proposito, poi, come già osservato con riferimento alla posizione del LETIZIA, il deferito in questione si limita ad insinuare un dubbio sui comportamenti di quest’ultimo nel senso che lamenta l’impossessamento di fatto del suo account e la disponibilità di tutte le credenziali necessarie per aprire anche uno o più conti a suo nome, senza tuttavia addebitargli alcun comportamento specifico. Né il Pastina, oltre che lamentare l’intrusione di terzi sui propri conti e la conseguente non imputabilità ad alcuno (ad eccezione delle quattro scommesse dal medesimo ammesse) degli intrusi, ha affermato e neppure dedotto circa la sua estraneità alla effettuazione di scommesse sul calcio. In merito, poi, alla sostenuta inesistenza del conto “Hill Side”, asserzione che la difesa ritiene possa trovare fondamento nelle considerazioni formulate nell’ultima memoria difensiva, questo Tribunale osserva che, invero, la risposta formulata dalla Procura della Repubblica a seguito della richiesta dei tabulati di dettaglio dei conti, si limita a dare contezza dell’invio del solo conto Vincitù ma non esclude l’esistenza dell’altro conto che, come ha fatto correttamente osservare il rappresentante della Procura Federale, è gestito da società avente sede fuori dal territorio italiano. Nel contesto delle circostanze sopra esposte, il Pastina, in particolare, ha negato di aver effettuato le 141 scommesse su partite di calcio risultanti sul suo conto gioco di cui in particolare quelle nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, insinuando che le stesse potessero essere state fatte dal Letizia presente in Tribuna durante la partita del 12 dicembre notato (da parenti e amici non indicati nominativamente) “smanettare”, imprecando, sul proprio telefonino. Al riguardo, già si è detto, esaminando la posizione del LETIZIA, che il suo comportamento (giocare imprecando) comporta l’effettuazione di giochi e scommesse “quick games”, consentendo di conoscere immediatamente l’esito della scommessa (laddove per i risultati delle partite di calcio occorre evidentemente attenderne l’esito temporalmente differito). Inoltre, i tempi delle scommesse in esame risultano assolutamente compatibili con le attività sportive del Pastina, risultando compatibili anche gli orari del pranzo e della cena e la mezz’ora successiva all’arrivo allo stadio; laddove assai significativamente l’ultima delle scommesse è delle 14,01; un’ora prima dell’inizio della gara. Circostanza, quest’ultima, inconfutabile e prova certa che quelle scommesse non sono state effettuate dal Letizia (che FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO smanettava e imprecava in tribuna, durante la partita; cioè, dopo le ore 15:00). Venuta così meno l’insinuazione (per vero significativa) in danno del Letizia e in assenza di altra diversa tesi difensiva (che non sia quella generica, come tale insignificante, del “tutti giocavano su tutto”) specifica rispetto a tali scommesse, conclusione da indizi precisi, plurimi e concordanti è che queste scommesse vanno addebitate al Pastina. Ne deriva la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti, non rilevando, in questa sede, fra l’altro, la mancata volontà della Procura Federale di procedere all’accordo ex art.126 CGS FIGC in ragione anche di quanto sostenuto da autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, con il solo limite ostativo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale” (Corte Federale app., sez. I, 28 giugno 2024, n.134). Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di condividere le richieste della Procura Federale, riconoscendo al deferito l’attenuante conseguente al suo conclamato stato patologico da ludopatia con sanzione finale che si ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda
    “.

    Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento in oggetto, ritiene il Collegio di poter affermare che riguardo alla posizione dei Sigg.ri Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA non possa essere raggiunta “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” in quanto non risultano ricorrere quegli “ indizi gravi, precisi e concordanti ” richiesti dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2021) per raggiungere lo “standard” probatorio minimo, proprio del processo sportivo. Passando, quindi, a scrutinare, la posizione del Sig. Gaetano LETIZIA, soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno con nota del 17.05.2024 e dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio reso il 20.02.2024 al P.M. della Procura della Repubblica di Benevento laddove ha dichiarato di aver perso oltre 1.400.000 euro in vari giochi d’azzardo, dall’esame di quanto in atti il Collegio ritiene di non poter raggiungere alcuna ragionevole certezza che possa portare ad affermare sia pure seguendo gli “standard” probatori minimi di cui si è detto, che il deferito abbia scommesso anche su gare di calcio direttamente o per interposta persona. Premesso che con annotazione del 29.01.2024 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, rispondendo a precisa richiesta formulata dalla Procura Federale, testualmente riferisce: “In relazione a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si rappresenta che, allo stato, non vi è evidenza di scommesse effettuate direttamente dal LETIZIA Gaetano, il cui nominativo è stato erroneamente riportato …”, dichiarazione di non poco momento, gli addebiti mossi dalla Procura Federale al LETIZIA dovrebbero trovare fondamento nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Christian Diego PASTINA in sede di audizione innanzi all’Ufficio inquirente in data 9.05.2024, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, e in quelle rilasciate dal Sig. Pasquale Pio Covino innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. In merito il Collegio rileva che né il PASTINA né, tantomeno, il COVINO dichiarano esplicitamente che il LETIZIA ha effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo, i cosiddetti “quick games”, usufruendo di numerosi conti gioco intestati a persone di comodo sia al fine di aggirare la normativa sui limiti di plafond, ricaricando carte di debito di diversi soggetti compiacenti, sia i controlli dei suoi familiari. Peraltro il PASTINA, che avrebbe avuto tutto l’interesse ad accusare esplicitamente qualcun altro per le numerose scommesse calcistiche rinvenute sui conti gioco a lui intestati (in tal senso si veda l’annotazione del 22.11.2023 nonché l’annotazione del 12.01.2024 entrambe del NSPV della GdF), nelle dichiarazioni del 9.05.2024 rilasciate alla Procura Federale, mai accusa esplicitamente il LETIZIA ma si limita a insinuare un dubbio sui suoi comportamenti, dapprima dichiarando che in virtù di un rapporto molto stretto fra i due questi aveva tutte le credenziali e i documenti per poter aprire un conto gioco a nome del primo e poi, in merito alla contestazione di aver scommesso su 141 gare di calcio, affermando che le stesse non potevano essere state da lui effettuate perché le date delle giocate, risalenti al 10 e 11 dicembre 2022, combaciavano con la sua convocazione per la disputa della gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il LETIZIA aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, aggiungendo che in tale occasione “… mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato a usare il telefonino … il giorno dopo ho saputo che Letizia durante la gara giocava non so quale piattaforma e su cosa giocava … imprecava sul gioco che stava facendo”. Aggiunge poi il dichiarante “Non sono in grado di dire se Letizia, … e altri, scommettevano sul calcio”. Comunque, in disparte la compatibilità degli orari delle 141 scommesse con la disputa della gara di calcio, di cui si dirà in seguito, quanto dichiarato dal PASTINA non fa che confermare che il LETIZIA era affetto dal vizio del gioco evidenziando, peraltro, quanto da quest’ultimo sempre sostenuto e cioè che era solito cimentarsi in giochi d’azzardo ad esito istantaneo e non in scommesse su gare calcistiche posto che “imprecava sul gioco che stava facendo” e quindi aveva la percezione immediata dell’esito della scommessa, evidentemente negativo, e quindi incompatibile con le scommesse calcistiche che non consentono un riscontro immediato dell’esito. Né a diversa conclusione può giungersi dall’esame delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Pasquale Pio COVINO innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. Questi, dopo aver ricostruito temporalmente i suoi contatti dapprima con il LETIZIA, poi anche con il PASTINA e il BRIGNOLA, ai quali, fra l’altro, prestava la carta Postepay e quella Revolut per poter ricaricare i conti gioco, o anche apriva conti gioco con le proprie credenziali al fine di consentire una maggiore mole di scommesse, riferisce di aver completamente perso il controllo dei propri conti gioco e dei vari account che erano stati ceduti anche ad altri soggetti, che non indica. Dopo aver spiegato che rimetteva le somme relative alle vincite ai vari scommettitori tramite bonifici bancari disposti di volta in volta a favore del beneficiario indicato dal vincitore, in proposito alle numerosissime scommesse su gare di calcio rilevate dalla Guardia di Finanza sui suoi conti, dichiara che quelle di importo minimo erano certamente state fatte da lui stesso mentre quelle di importo più cospicuo non erano a lui addebitabili testualmente riferendo “Io non so direttamente se loro hanno giocato con le mie credenziali sul calcio, dovete controllare l’importo delle giocate, quelle grosse non le ho fatte io”. In tale contesto il COVINO afferma anche “… ho visto che le giocate riguardavano giochi virtuali d’azzardo”, certamente cosa diversa dalle scommesse su gare di calcio che costituiscono eventi reali e non virtuali, e, infine, a precisa domanda, risponde “io non ho certezze di chi fra di loro tre faceva le singole giocate; peraltro accedevano anche contemporaneamente al medesimo account”. Orbene, anche a voler dare pieno credito alle dichiarazioni del COVINO, non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento che possa consentire di affermare che le scommesso sugli eventi calcistici che compaiono sui conti gioco intestati allo stesso, di importo cospicuo, siano state fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due su tre. Si consideri, ancora, a proposito della posizione del LETIZIA, ma il ragionamento è valido anche per il BRIGNOLA, che la Procura Federale, pur avendo la possibilità di individuare e di indicare le partite di calcio sulle quali risultano aver scommesso il Sig. Francesco FORTE e il Sig. Christian Diego PASTINA, non avendo la possibilità di fare altrettanto per il LETIZIA e il BRIGNOLA, la cui posizione appare certamente più debole sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità disciplinare, ha optato per contestare a tutti e quattro lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali il singolo avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate. Ciò perché nei confronti del LETIZIA e del BRIGNOLA non è dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale hanno scommesso. Infine, in questo contesto, occorre considerare che la difesa del LETIZIA ha prodotto, unitamente alla memoria depositata prima dell’udienza dell’11.07.2024, le varie movimentazioni sui conti gioco dallo stesso utilizzati per il gioco d’azzardo, intestati a lui medesimo e ai Sigg.ri Davide Dell’Annunziata, Stefano Ferrara, Alessio Letizia e Cosimo Barbato. Analizzando le giocate che compaiono sui singoli tabulati, i cui dati non risultano essere stati contestati dalla Procura Federale, si può riscontrare che tutta l’attività ludopatica del LETIZIA era esercitata sul “quick game” denominato “Aviator” e su qualche altro gioco istantaneo quale “Spaceman”, o “Black Mamba”, o altro. Conclusivamente, su oltre 22.000 puntate o scommesse, non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica con la conseguenza che risulta per nulla credibile l’ipotesi che egli abbia scommesso sul calcio solo e esclusivamente sui conti gioco intestati al COVINO che, sotto il profilo della “schermatura” riguardo alla violazione dell’art. 24 del CGS offriva pari garanzia, se non inferiore, a quella degli altri soggetti, alcuni dei quali familiari. Il Sig. Gaetano LETIZIA va dunque prosciolto dagli addebiti contestatigli. Ad analoga conclusione si deve giungere per il Sig. Enrico BRIGNOLA“.

    Foto: Getty Images

    Benevento, Pastina: “Sanzione ingiusta. Ho sempre detto la verità, altri invece…”

    Benevento, Pastina: “Sanzione ingiusta. Ho sempre detto la verità, altri invece…”

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    Il difensore del Benevento, condannato a due anni di squalifica e al pagamento di un ammenda di 15mila euro (QUI i dettagli) dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare a seguito del caso calcioscommesse che ha visto indagati anche Letizia, Brignola e Forte, ha affidato a un post Instagram i suoi pensieri.

    Queste, dunque, le dichiarazioni di Christian Pastina, che già nella notte aveva espresso le sue perplessità in merito alla sentenza e alle possibili conseguenze (QUI la notizia):

    Ho preferito il silenzio ed ho lavorato con l’impegno di sempre, nella convinzione, che questa brutta storia si sarebbe chiarita.
    Ed invece non è andata così.
    Ho imparato a mie spese che esistono due verità.
    Esiste la verità dei fatti, che io ho raccontato (non con una dichiarazione spontanea come scritto da alcune testate) in un interrogatorio durato due ore rispondendo a tutte le domande dei tre procuratori federali che hanno diretto le indagini (sono l’unico ad averlo fatto) e la verità “processuale” frutto di interpretazioni di quei fatti, spesso sbagliate, dei limiti probatori del processo sportivo, e delle versioni non sempre corrispondenti al vero fornite al Tribunale da altri soggetti interessati dei quali avevo avuto piena fiducia.
    Ritengo questa sanzione ingiusta ed inattesa oltre che non proporzionata alle mie reali responsabilità e che non ha tenuto conto della mia condotta nel procedimento, rispettosa delle istituzioni e dell’amore che ho per il calcio.
    Sono pronto ad impugnare questo provvedimento ed a far valere tutte le mie ragioni, di fatto e di diritto.
    Lo devo al giovane calciatore del Benevento che sono stato, cresciuto a pane e calcio tra le fila dei giovani della società, lo devo a questa maglia ed ai tifosi tutti, ma anche alla città che mi ha adottato.
    Sogno ancora la carriera per la quale ho lavorato una vita.
    Ho il dovere di non mollare adesso, di combattere per fare emergere i fatti per come sono realmente andati, anche per evitare che cattivi maestri facciano subire ad altri giovani calciatori la mia stessa sorte ed umiliazione
    “.

    Benevento, reazione social di Pastina alla squalifica. E ora…

    Benevento, reazione social di Pastina alla squalifica. E ora…

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    Il dispositivo di ieri del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (QUI i dettagli) in merito al caso calcioscommesse ha visto l’assoluzione di Letizia, che torna a essere a tutti gli effetti tesserato del Benevento dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito alla Feralpisalò, e la squalifica di Pastina a 2 anni con aggiunta di ammenda pari a 15mila euro. Prosciolto, poi, Brignola (oggi di proprietà del Catanzaro), mentre è stato condannato a 9 mesi di squalifica con 6mila euro di multa Forte (oggi all’Ascoli).

    Stanotte, con una storia sul suo profilo Instagram, il difensore di Battipaglia ha lasciato intendere di non condividere affatto la decisione dei giudici. Gli avvocati del classe 2001, come anche quelli dell’attaccante romano, avranno sette giorni per presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale dopo i dieci giorni concessi al Tribunale Federale Nazionale per depositare le motivazioni. La squalifica, comunque, è immediatamente esecutiva nei confronti dei due calciatori.

    E il Benevento? La società giallorossa, trattandosi nel caso di Pastina di una squalifica superiore a sei mesi, ha la possibilità di ridurre il corrispettivo dovuto al minimo sindacale in attesa dell’ultimo grado di giudizio. Qualora, poi, tale squalifica dovesse essere definitivamente confermata, allora il club di via Santa Colomba potrà addirittura chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa al Collegio Arbitrale.

    Ecco intanto, di seguito, la reazione “social” di Pastina in merito alla sentenza del Tribunale riguardo al caso calcioscommesse:

    Foto: S.S. Juve Stabia/Screen Profilo Instagram Christian Pastina

    Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

    Caso scommesse, la decisione del Tribunale: assolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

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    Nuovo capitolo del caso calcioscommesse, che vede coinvolti i difensori giallorossi Pastina e Letizia e due ex attaccanti del Benevento quali Brignola Forte, oggi tesserati rispettivamente di Catanzaro e Ascoli. L’accusa nei loro confronti era di “aver effettuato nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

    L’udienza dinanzi Tribunale Federale Nazionale, attesa per l’11 luglio scorso, è slittata a oggi per acquisire la dichiarazione testimoniale di uno dei due indagati non tesserato (P.P.C., uno dei prestanome dei calciatori nonché collettore dei soldi di questi). A inizio luglio (QUI) la Procura aveva respinto le rinnovate richieste di patteggiamento presentate dai legali di Pastina e Forte, richiedendo anzi squalifiche pesanti per i calciatori. Una mano pesante, appunto, quella della Procura, che aveva chiesto una squalifica di 2 anni più 1 anno di servizi sociali per il centrale di Battipaglia, 6 mesi di squalifica più altri 6 di servizi sociali per l’attaccante romano, 3 anni di squalifica per Brignola e 3 anni e 6 mesi per Letizia.

    Al termine dell’udienza odierna, a cui non ha preso parte P.P.C., il collegio giudicante ha deciso di prosciogliere Letizia e Brignola; di condannare a due anni di squalifica e al pagamento di 15mila euro di ammenda Pastina e di squalificare Forte per 9 mesi infliggendogli 6mila euro di ammenda. Ribaltate quasi del tutto, dunque, le richieste della Procura sopra illustrate. Il TFN avrà dieci giorni per depositare le motivazioni e solo dopo, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale. La squalifica, comunque, è immediatamente esecutiva per Pastina e Forte.

    Di seguito il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare.

    Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Gaetano Letizia ed Enrico Brignola.
    Irroga le seguenti sanzioni:

    per il sig. Francesco Forte, mesi 9 (nove) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

    per il sig. Christian Diego Pastina, anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda“.

    Foto: Getty Images